Avvocato Militare

Maresciallo denuncia il “visto” con la biro sulla fronte della carabiniera: il superiore gli abbassa le note, il TAR annulla tutto

Da “eccellente” a “superiore alla media”: il caso finisce davanti al TAR

Per anni era stato valutato “eccellente”. Poi, all’improvviso, nella scheda relativa al periodo 11 settembre 2023 – 3 luglio 2024, il giudizio è sceso a “superiore alla media”. Una valutazione più bassa rispetto alle precedenti, contestata da un Comandante di Stazione dell’Arma dei Carabinieri, che ha deciso di rivolgersi al giudice amministrativo.

Il militare ha impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare aveva respinto il suo ricorso gerarchico, insieme alla scheda valutativa e agli atti collegati.

Al centro della vicenda non c’è soltanto un giudizio professionale meno favorevole, ma un tema molto più delicato: può un superiore valutare un militare che ha segnalato fatti gravi che lo riguardano direttamente?

La segnalazione interna e il dubbio sulla serenità del giudizio

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il ricorrente aveva ricevuto la denuncia di una carabiniera in servizio presso la Stazione da lui comandata. La militare aveva riferito un episodio definito negli atti come un gesto di mortificazione: l’apposizione di un “visto” con penna biro sulla fronte.

Il fatto, avvenuto in caserma, sarebbe stato attribuito a un superiore che, successivamente, ha ricoperto il ruolo di compilatore della scheda valutativa del ricorrente.

Il Comandante di Stazione aveva quindi segnalato l’episodio al proprio superiore gerarchico. Da quella vicenda erano derivate conseguenze rilevanti, compreso un procedimento penale militare.

Proprio questo passaggio è diventato decisivo: il militare che aveva dato formale rilievo ai fatti è stato poi valutato dal superiore coinvolto nella vicenda segnalata.

La scheda contestata: dodici giudizi interni peggiorati

La valutazione impugnata non si limitava a un semplice cambio di formula finale. Il ricorrente ha evidenziato che nella scheda erano presenti dodici aggettivazioni peggiorative rispetto al passato.

Tra le voci indicate figuravano aspetti centrali del profilo professionale, come:

  • rendimento;
  • iniziativa;
  • lealtà;
  • senso della disciplina;
  • preparazione professionale;
  • affidabilità;
  • decisionalità;
  • riservatezza.

Per il militare, il passaggio da “eccellente” a “superiore alla media” non era adeguatamente spiegato e doveva essere letto nel contesto della vicenda interna che aveva preceduto la compilazione della scheda.

Il Ministero si difende: valutazione legittima e ricorso da respingere

Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa dell’Amministrazione ha contestato le argomentazioni del militare, sostenendo l’infondatezza delle censure.

In una prima fase, il TAR aveva anche respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile. La decisione definitiva, però, è arrivata dopo la trattazione nel merito all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.

Le schede valutative dei militari sono discrezionali, ma non immuni da controllo

Il TAR ha ricordato un principio consolidato: le schede valutative del personale militare non devono trasformarsi in un elenco analitico di ogni episodio della carriera. Possono contenere un giudizio sintetico, fondato sul servizio prestato nel periodo considerato.

Il giudizio dei superiori gerarchici, inoltre, ha natura ampiamente discrezionale, perché riguarda valutazioni su capacità, rendimento, attitudini e qualità professionali.

Ma questa discrezionalità non è assoluta.

Il sindacato del giudice amministrativo resta possibile quando emergono segnali evidenti di eccesso di potere, illogicità, travisamento o violazione dei principi generali dell’azione amministrativa.

E nel caso specifico, secondo il TAR, il nodo decisivo non era tanto stabilire se il militare meritasse o meno il giudizio precedente, quanto verificare se il compilatore fosse davvero nelle condizioni di esprimere una valutazione serena, imparziale e oggettiva.

Il punto decisivo: il superiore doveva astenersi?

La norma richiamata nella sentenza è l’articolo 690 del d.P.R. 90/2010, che individua alcune ipotesi in cui un superiore non può compilare o revisionare documenti caratteristici.

Il TAR precisa che il caso esaminato non rientrava in modo diretto in una delle ipotesi espressamente elencate dalla disposizione.

Tuttavia, il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui quelle ipotesi non devono essere considerate sempre e comunque tassative. Alla base c’è un principio più ampio: quello di imparzialità, previsto dall’articolo 97 della Costituzione.

In altre parole, anche fuori dai casi scritti nero su bianco nella norma, può sorgere un obbligo di astensione quando esistono circostanze oggettivamente gravi capaci di compromettere la serenità del giudizio.

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Non basta un rapporto difficile, ma qui c’era molto di più

Il TAR chiarisce anche un punto importante: non ogni tensione interna, divergenza professionale o rapporto non cordiale può bloccare una valutazione.

L’obbligo di astensione non può diventare uno strumento per evitare il giudizio di un superiore sgradito. Serve qualcosa di più: fatti oggettivamente gravi, tali da superare la normale dialettica interna agli uffici e ai reparti.

E, per i giudici, in questa vicenda quel “qualcosa di più” c’era.

I fatti avvenuti in caserma il 15 maggio 2024 sono stati ritenuti di rilevante gravità, anche perché il superiore coinvolto nella vicenda era stato interessato da un procedimento penale militare.

Il dato centrale è che a dare formale rilievo a quei fatti era stato proprio il militare poi valutato dallo stesso superiore coinvolto.

Il TAR: compromessa la serenità della valutazione

Secondo il Collegio, questa circostanza non poteva essere ignorata.

La segnalazione effettuata dal ricorrente, riguardante un episodio grave attribuito al compilatore della scheda, era idonea a incidere sulla serenità e obiettività del giudizio.

Per il TAR, quindi, il superiore avrebbe dovuto astenersi dalla compilazione della scheda valutativa.

La censura è stata ritenuta fondata e assorbente rispetto alle altre questioni sollevate dal ricorrente.

La domanda che resta: chi restituisce tempo, dignità e soldi?

Resta però una domanda pesante, di quelle che nessuna formula di rito riesce davvero a smaltire: chi restituisce al maresciallo il tempo perso, la serenità consumata, la reputazione professionale messa in discussione? La scheda è stata annullata, l’Amministrazione dovrà rifarla, il principio di imparzialità è stato riaffermato. Ma intanto il militare ha dovuto impugnare atti, attendere mesi, difendersi, spiegare, resistere. E alla fine, con le spese compensate, resta anche il paradosso economico: pur vedendosi riconoscere le proprie ragioni, chi ha subito l’atto illegittimo non ottiene automaticamente il rimborso dei costi sostenuti per farlo cadere. È il lato più amaro di certe vittorie giudiziarie: si vince sulla carta, ma il prezzo umano e professionale resta tutto addosso a chi ha dovuto combattere per dimostrare ciò che doveva essere evidente fin dall’inizio.

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Avv. Umberto Lanzo

Umberto Lanzo è un avvocato specializzato in diritto penale militare e diritto penale ordinario. Collabora da anni con InfoDifesa, testata per la quale ha redatto centinaia di analisi tecniche e commenti a sentenze, diventando un punto di riferimento nella decodifica della giurisprudenza per il personale del comparto sicurezza e difesa. La sua attività editoriale si focalizza sulla tutela legale dei militari e delle Forze di Polizia, offrendo approfondimenti puntuali sull'evoluzione del diritto penale militare di pace e di guerra e sulle dinamiche processuali più complesse.