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Carabinieri di vigilanza ai seggi elettorali: Appuntato era in bagno durante le ispezioni del Comandante. Sanzionato con 7 giorni di consegna

Il ricorrente, Appuntato dei carabinieri, è stato sanzionato con sette giorni di consegna, dal Comandante della Compagnia di Verbania con la seguente motivazione: “militare addetto alla stazione carabinieri comandato di servizio alla vigilanza fissa di seggio elettorale in occasione di due ispezioni consecutive ricevute durante l’arco notturno, veniva sorpreso assente dai luoghi oggetto di vigilanza e con atteggiamenti di scarsa reattività, non fornendo alcuna giustificazione al riguardo. In occasione di una terza ispezione, avvenuta poco dopo chiedeva al Comandante della citata Stazione di annotare sull’apposito registro che l’assenza riscontrata nelle precedenti ispezioni fosse indicata come giustificata causa utilizzo del bagno”.

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Il militare ha, dapprima, proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento sanzionatorio, deducendo plurimi vizi, reputati tuttavia infondati all’esito dell’istruttoria in sede gerarchica ed esitata nel definitivo rigetto del gravame a firma del Comandante provinciale.

L’appuntato ha, quindi, adìto il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il ricorrente ha sottolineato che non è stato fatto alcun tentativo immediato da parte del maresciallo al fine di identificare il trasgressore, durante il giro di ronda notturno. Inoltre, il rapporto di servizio del militare non sarebbe adeguato a soddisfare i requisiti previsti codice dell’ordinamento militare, a causa della sua genericità e lacunosità. Il ricorrente ha contestato la motivazione delle sanzioni imposte, in quanto fondate su una errata ricostruzione dei fatti. Egli ha sostenuto, in particolare, di non avere trascurato i suoi doveri, poiché al momento si trovava in bagno (dove era possibile sorvegliare anche l’altro accesso al seggio) impegnato in impellenti esigenze fisiologiche. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, l’incoerenza tra la contestazione e la sanzione inflitta, e che l’Amministrazione avrebbe preso in considerazione solo parzialmente i documenti presentati e le prove contenute nel ricorso gerarchico.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso palesamente infondato.

L’azione disciplinare ha preso l’abbrivio su impulso del Comandante della Compagnia di Verbania sulla scorta della relazione di servizio stesa dal Maresciallo due giorni dopo il fatto contestato. Come chiaramente evincibile dagli atti, la relazione di servizio era volta a notiziare i superiori gerarchici circa condotte che potevano astrattamente integrare fattispecie penali militari, poi in effetti perseguite dall’autorità giudiziaria militare con l’emissione di un decreto penale di condanna per abbandono di posto o violata consegna da parte di militare in servizio di guardia ex art. 120 c.p.m.p., successivamente opposto dal militare nella sede competente.

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Secondo i giudici amministrativi, non rivestono alcun pregio le deduzioni difensive che seguitano ad ipotizzare l’esistenza di una relazione disciplinare tacciata di lacunosità e genericità, né tantomeno le allegazioni circa la mancata contestazione del fatto e la correlativa identificazione del trasgressore: non è difatti revocabile in dubbio, sulla scorta dei verbali di sommarie informazioni rese da tutti i presenti sul luogo dei fatti, che il comandante di stazione abbia prontamente identificato e redarguito l’appuntato per la ripetuta assenza sul luogo di servizio ove era comandato di svolgere il turno di vigilanza notturna.

I giudici osservano, inoltre, che la giustificazione dell’assenza offerta dall’appuntato (ossia l’aver fruito dei servizi igienici adiacenti allo stanzino ospitante le brande per il riposo dei militari) cozza con basilari osservazioni logiche e di senso comune. Ecco per quali motivi:

In occasione delle prime due ispezioni (avvenute alle ore 1,03, poi 1,13 e reiterata con successivo passaggio alle ore 1,18, come da memoriale) il ricorrente  non replicò alcunché al proprio Comandante allorché lo redarguiva per la constatata assenza dalla postazione di vigilanza: a rigor di logica, ma soprattutto di buon senso, una persona realmente intenta nell’espletamento di funzioni fisiologiche, vigile e reattiva avrebbe rappresentato prontamente al Comandante in ispezione l’inconveniente quantomeno per giustificare la temporanea assenza, mentre tale prospettazione è stata formulata solo in occasione dell’ultima ispezione laddove il Comandante si accingeva ad annotare la ripetuta assenza del militare comandato di vigilanza;

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Inoltre la scelta di servirsi del bagno posto alle adiacenze della stanza dormitorio cozza con constatazioni di ordine fattuale: in primis, i bagni erano stati tutti sottoposti a trattamenti di pulizia e sanificazione in vista della successiva giornata di consultazioni elettorali – indi non appare calzante la prima scusante addotta dal militare circa l’esigenza di ricorrere al bagno più pulito; in secondo luogo, l’uso del bagno accessibile dal locale dormitorio si appalesava più sconveniente e sconsigliabile tenuto conto del possibile disagio di ridestare con luci e rumori il collega intento a riposare; a ciò si aggiunga – secondo i giudici amministrativi – che il lasso temporale impiegato nell’uso dei servizi ha ecceduto indubbiamente la misura consueta ed integrerebbe, secondo i giudici, un negligente abbandono del posto di vigilanza per un lasso di tempo non tollerabile a mente della stringenza delle consegne;

In ogni caso, la narrazione antitetica proposta dal ricorrente non dà conto in alcun modo delle ulteriori constatazioni di fatto riferite in modo concorde sia dal Comandante sia dal Vice Brigadiere in relazione all’aspetto scomposto e assonnato con cui l’appuntato si è presentato alla porta di ingresso, manifestando i chiari segni del torpore e della sonnolenza di chi si sveglia di soprassalto.

Il ricorrente è stato quindi condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.

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