Carabiniere deteneva armi illegalmente: “in qualità di ufficiale di pg e militare doveva essere consapevole dell’obbligo di denuncia”
Con sentenza in data 9 ottobre 2018 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale della stessa città aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di illegale detenzione di più armi comuni da sparo aventi ad oggetto: una pistola Astra Patent cal. 7,65, una pistola marca Beretta mod. 70 cal. 7,65, una pistola marca Beretta cal. 22, una pistola marca Browning cal. 6,35, una pistola marca Regina cl. 6.35 e tre fucili doppietta senza marca, nonché del reato di detenzione illegale di due bombe SRCM modello 34, nonché di una cartuccia per arma da guerra Kalashnikov e di un serbatoio caricatore per moschetto automatico Beretta MAB 38.
Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, l’imputato, nel lungo periodo in cui aveva operato come vice comandante e reggente della stazione carabinieri di Silanus, aveva acquisito, con varie modalità connesse al servizio espletato, e poi mantenuto fino al sequestro operato in data 6 ottobre 2011 la disponibilità delle numerose armi indicate nei capi di imputazione in assenza della prevista denuncia alla locale autorità di pubblica sicurezza, della cui necessità era pienamente consapevole in ragione della sua qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, militare dell’arma e comandante di una stazione dei carabinieri.
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Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. La Suprema Corte con recente sentenza ha respinto il ricorso evidenziando che:
La norma di cui all’art. 38 del T.U.L.P.S. impone a chiunque abbia la disponibilità di un’arma e delle relative munizioni a qualunque titolo, e quindi anche in via temporanea e per conto di terzi, a prescindere dall’appartenenza in forza di un diritto reale o personale di godimento, di farne denuncia all’autorità di polizia, onde consentirle di avere precisa cognizione della presenza di armi, del luogo di conservazione e dell’identità del detentore nell’ambito territoriale di competenza. I medesimi principi, dettati dalla “ratio” perseguita dalla previsione normativa, funzionale ad assicurare la costante possibilità di controllo ed apprensione delle armi denunciate, conservano validità anche nei riguardi di quanti abbiano acquisito detti dispositivi a titolo derivativo per effetto di un atto del precedente titolare, imponendo anche a costoro l’obbligo della denuncia, sebbene l’arma fosse stata già denunciata dal dante causa, insorgendo l’obbligo personale sin dal momento della materiale e concreta disponibilità dei beni.
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Da tali autorevoli indicazioni interpretative discende che anche nella vicenda in esame ricorrevano le medesime esigenze di ordine pubblico che pretendono, da parte dell’autorità di polizia, la chiara, costante ed immediata conoscenza, oltre che del luogo di detenzione, della persona del detentore dell’arma, informazioni che possono trarsi in modo affidabile solo dalla personale denunzia dell’interessato che si assume ogni responsabilità sulle dichiarazioni rese. D’altra parte, nessuna emergenza processuale aveva consentito di riscontare la tesi difensiva secondo cui le denunce di detenzione delle armi, pur regolarmente prestate dall’imputato, non erano state reperite a causa di eventi accidentali quali incendio o smarrimento.