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Analisi dell’Emendamento Sicurezza e Difesa: Pensioni, Licenza per i Sindacalisti, Polizze sanitarie e Proroga Area Negoziale Dirigenti

L’emendamento presentato dal governo propone una serie di iniziative finanziarie e strutturali per supportare il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Questo articolo offre un’analisi dettagliata e neutrale delle diverse disposizioni dell’emendamento, ponendo particolare enfasi sulle somme stanziate per ciascun punto.

Polizze Sanitarie e Infortunistiche

L’emendamento prevede la creazione di un fondo con una dotazione di 32 milioni di euro per il 2024 e il 2025, aumentando a 42 milioni di euro annui a partire dal 2026. Queste risorse sono destinate a supportare il personale impegnato in missioni operative per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, riflettendo un impegno crescente verso tali attività.

I commi 2 e 3 dell’emendamento introducono polizze sanitarie e infortunistiche per il personale delle Forze di Polizia, Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una spesa prevista di 38.299.275 euro annui per il triennio 2024-2026. Queste misure mirano a migliorare la tutela del personale più esposto a rischi operativi.

Riforma Pensionistica

Uno dei punti chiave dell’emendamento riguarda il sistema pensionistico per il personale delle Forze armate e di polizia. Viene proposto un meccanismo di calcolo del montante contributivo che considera vari parametri come l’età di pensionamento e gli anni di servizio svolto. L’emendamento mira a equilibrare le pensioni, modificando il sistema preesistente attraverso l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale in fuoriuscita a partire dal 1° gennaio 2022, mediante l’aumento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo. L’obiettivo è garantire equità e riconoscimento per i servizi resi, con un onere di 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per l’incremento della dotazione del fondo pensionistico.

Non vengono incrementate le risorse per l’adozione di misure integrative delle forme pensionistiche complementari. Per realizzare appieno la riforma auspicata sono necessarie maggiori risorse. Tuttavia, in attesa dello stanziamento di risorse aggiuntive, l ‘emendamento è calibrato sull’esigenza riferita agli anni 2024 e 2025. L’onere finanziario per realizzare la riforma a regime è stato quantificato tenendo in considerazione i seguenti parametri: — personale in fuoriuscita nei regimi c.d. “misto” e “contributivo”; — utilizzo anagrafiche delle Amministrazioni per definizione numerica del personale in fuoriuscita; — assunzione di ipotesi massima di fuoriuscita per limite d’età (80%) e minima (20%) per anzianità (a 59 anni); — equa distribuzione di personale che opta per il moltiplicatore e personale che opta per il passaggio in ausiliaria tra il personale in fuoriuscita per limite d’età (per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed i Vigili del Fuoco assunta solamente l’ipotesi di applicazione del moltiplicatore).

Per il calcolo del montante contributivo in caso di cessazione per limiti d’età, è stato considerato l’accesso al pensionamento a 60 anni; per il calcolo del montante contributivo in caso di collocamento in ausiliaria, è stato considerato l’accesso al pensionamento a 65 anni; per il calcolo del montante contributivo in caso di anzianità, è stato considerato l’accesso al pensionamento a 59 anni; per il calcolo del montante contributivo in caso di decesso/infermità, è stato considerato il calcolo effettuato sull’anzianità, in quanto ipotesi massima.

Area negoziale dirigenti

Il comma 6 proroga la deroga all’ordinario meccanismo di finanziamento dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze Armate fino al 2024. Inoltre, il comma 7 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 18 milioni di euro a partire dal 2024 per il rinnovo triennale dell’area negoziale dirigenziale relativo al triennio 2024-2026

Regime transitorio per le associazioni professionali a carattere sindacale

Il comma 9 introduce un regime transitorio per le attività sindacali, consentendo licenze speciali per i sindacalisti.  L’onere finanziario derivante da questo regime transitorio è stato stimato considerando il costo giornaliero per l’assenza del personale e il numero massimo di giorni di assenza concessi, portando a un totale di 1.710.979,20 euro.

Si prevede che il regime transitorio in argomento abbia una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regime transitorio stesso. In particolare, l’iniziativa dispone che ai menzionati rappresentanti può essere concessa, per lo svolgimento delle attività relative alle rispettive associazioni, una licenza speciale nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e di sette rappresentanti per ciascuna associazione, tenendo conto dell’esigenza di contemperare lo svolgimento di tali attività con le improcrastinabili esigenze di carattere operativo dell’Amministrazione di appartenenza. Si precisa che sono trentadue le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi ministeriali.

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