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FESI FORZE ARMATE: I CRITERI DI ATTRIBUZIONE ED ESCLUSIONE PER L’ANNO 2017

Il decreto ministeriale sul Fondo per l’Efficienza Servizi Istituzionali anno 2017 fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del citato compenso in ragione del numero dei rispettivi destinatari e della conseguente ripartizione sui pertinenti capitoli di “cedolino unico” delle risorse.

Analogamente all’anno 2016 i requisiti e le modalità di distribuzione del F.e.s.i. mirano a privilegiare l’incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l’impiego del personale in talune sedi di servizio. Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di: un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato; esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l’anno; maggiorazioni per il personale impiegato in particolari sedi di servizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (articolo 1) L’articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l’ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all’art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di tenente colonnello (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:

dirigenti (il personale “omogenizzato” è destinatario del FESI);

volontari di truppa non in servizio permanente;

allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;

ufficiali in ferma prefissata;

personale delle forze di completamento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE (articolo 2) a. Aspetti disciplinari e valutativi.  E’ attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo I che, nel corso dell’anno 2017, non ha riportato: un giudizio inferiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica; una sospensione precauzionale dall’impiego; una sanzione disciplinare di stato; la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell’anno 2017, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all’anno 2017 che contengono un giudizio equiparabile a “superiore alla media”, tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo.

Criteri per la valutazione dei servizi prestati. Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente: i giorni di effettiva presenza in servizio; i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto I a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedasi successivo para 8, comma 5); i giorni dí licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2017; i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977; le giornate di presenza in servizio le assenze dovute per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. Pertanto, non sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione. Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall’articolazione dell’orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruite o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (articolo 3) La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell’anno 2017 un numero di giornate utili non inferiore a 30.

PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 4) L’articolo 4 istituisce una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell’anno presso: – le strutture di vertice indicate nella tabella l allegata al Decreto Ministeriale  in oggetto; – gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola. La maggiorazione NON è riconosciuta al personale percettore della c.d. “indennità di supercampagna” e la rispettiva misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall’art. 6 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni. La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell’anno 2017. La maggiorazione in argomento non costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 6.

INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (articolo 5) Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all’effettiva presenza in servizio, l’articolo 5 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell’anno 2017. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata solo sul compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3 comma 1. Per il computo del servizio prestato si rimanda all’articolo 2. La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all’art. 4 e si calcola solo sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione.

RIDUZIONI (articolo 6) L’articolo 6, nell’ottica di disincentivare l’assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure: – 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2017 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89; – 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2017 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179. Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3 e. ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all’art. 4.

CASI PARTICOLARI (articolo 7) Con l’articolo 7 vengono disciplinati alcuni casi particolari:

COMMA 1 — PROMOZIONE AL GRADO DI COLONNELLO E’ riconosciuto il diritto alla percezione del F.e.s.i anche in favore degli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso dell’anno 2017. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di tenente colonnello, fermo restando quanto specificato all’art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa d i promozione al grado di colonnello. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del Decreto Ministeriale in argomento.

COMMA 2 — ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell’articolo 2. 11 presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle “canoniche” cinque giornate.

COMMA 3 — LA GIORNATA DEL SABATO

Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

COMMA 4 — LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA’ INFRASETTMANALI La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall’articolazione dell’orario d i lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

COMMA 5 — RECUPERO FESTIVITA’ Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all’estero e destinatario dell’indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche) NON sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all’atto dei rientro in patria.

COMMA 6 — TURNO DI REPERIBILITA’ Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell’attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

COMMA 7— MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodi di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.

COMMA 8 — PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO  PERMANENTE Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2017 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all’anno di riferimento del presente decreto (2017) il compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2017 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.

PERSONALE TURNISTA (articolo 8) L’articolo 8 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell’orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 comma l per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall’articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 comma I deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare. A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell’ambito dello svolgimento del turno stesso. Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non. Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e  si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le  assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3.

CASI DI ESCLUSIONE (articolo 9) E’ escluso dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell’ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestato in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del F.e.s.i., salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del DM in argomento. Si precisa che il servizio prestato in missioni operative all’estero (destinatario del trattamento economico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all’articolo 2 comma 3.

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