Videochiamate erotiche e video porno in ufficio. Tenente Colonnello sospeso dall’Arma. Il TAR annulla la sanzione
Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di annullare la sospensione dal servizio di un tenente colonnello dell’Arma che , secondo quanto contestato dai vertici dell’Arma, «in più occasioni, in orario di servizio e in talune circostanze all’interno della sede di servizio (ufficio), si intratteneva nella visione di video dal contenuto pornografico, in videochiamata a carattere erotico e nella produzione di foto/video di atti di autoerotismo, in alcuni dei quali figura ritratto»
I fatti si sono verificati dal agosto 2019 al luglio 2020 e la contestazione disciplinare ha riguardato la violazione dei doveri attinenti al giuramento, al grado, al senso di responsabilità, dei doveri propri dei superiori e del contegno di un militare. Tuttavia, i fatti sono emersi durante un procedimento penale aperto per “frode in processo penale e depistaggio e favoreggiamento personale”, come indicato nella sentenza del Tribunale amministrativo e che i fatti contestati sono emersi in occasione del sequestro dei dispositivi elettronici del ricorrente.
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La difesa del ricorrente
Avverso il provvedimento disciplinare sono valorizzati i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge e carenza di motivazione in merito all’art. 1392 co 2 D.lvo 66/2010 – atto assunto al di fuori dei termini di legge”, perché il procedimento disciplinare, scaturito da una infrazione di rilevanza non penale, è stato avviato solo in data 06.12.2021, oltre i 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, da individuarsi nel 30.09.2021. Ancora, il provvedimento è stato irrogato il successivo 23.05.2022, all’esito di un procedimento durato 168 giorni, oltre il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’art. 55-bis del d.lgs. 165 del 2001.
II. “Violazione dell’art. 1352 D.lvo 66/2010 e carenza di motivazione ed eccesso di potere in merito alla sanzione irrogata – assenza di violazione disciplinare”, perché non vi è nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione circa la rilevanza disciplinare delle condotte e circa il danno prodotto all’amministrazione, considerato altresì l’elevata capacità professionale e l’ottimo rendimento del ricorrente.
III. “Violazione dell’art. 1352 D.lvo 66/2010 e carenza di motivazione ed eccesso di potere in merito alla sanzione irrogata – sproporzione della sanzione disciplinare di stato”, perché la sanzione appare eccessiva rispetto alle condotte contestate ed alla personalità dell’incolpato.
IV. “Violazione di legge e carenza di motivazione dell’atto impugnato – condotte ascrivibili alla consegna di rigore”, le condotte contestate potrebbero essere ricomprese, al massimo, nelle condotte tipizzate dall’art. 751 del TUOM che disciplinano i casi per i quali applicare la consegna di rigore”.
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La decisione del TAR
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo sollevato dal ricorrente. I giudici amministrativi hanno chiesto al Ministero della Difesa di fornire in giudizio tutti i documenti relativi alle comunicazioni tra il comando legione carabinieri Fvg e il comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto. L’obiettivo di questa richiesta era quello di identificare il momento esatto in cui doveva essere fatto risalire la conclusione degli accertamenti preliminari. Tale dato avrebbe determinato il tempo necessario per l’avvio del procedimento, come previsto dal Codice dell’ordinamento militare.
Tuttavia, nonostante l’ordinanza emessa dal Tar il 8 febbraio scorso, il Ministero della Difesa non ha adempiuto alla richiesta di fornire tali documenti.
Di conseguenza, i giudici amministrativi non hanno avuto tutto il materiale necessario per valutare la sanzione, e gli atti a disposizione hanno portato all’annullamento della stessa.
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