Tutela privacy per le persone in manette
Attenzione alla pubblicazione di immagini con dettagli non essenziali che ledono la dignità della persona. Non basta pixelare le manette ai polsi di un fermato se il soggetto ripreso risulta identificabile, la tutela della persona deve essere effettiva.
L’ammonimento del Garante per la privacy giunge a conclusione dei procedimenti aperti nei confronti di alcune testate, anche on line, per aver pubblicato le immagini di alcune persone, fermate in relazione all’omicidio del giovane Luca Sacchi, riprese “in evidente stato di costrizione fisica”.
L’Autorità ha inoltre ordinato ad un quotidiano nazionale il pagamento di una sanzione di 20mila euro per non aver rispettato, a differenza degli altri media interessati, un primo provvedimento di temporanea limitazione del trattamento, adottato, in via d’urgenza, nell’immediatezza della pubblicazione delle immagini. Il provvedimento era stato deciso tenendo conto, oltre a quanto previsto dal Codice privacy e dalle Regole deontologiche per l’attività girnalistica, dall’art. 114 del Codice di procedura penale che vieta “la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.
Le testate raggiunte dai nuovi provvedimenti dovranno quindi adeguarsi integralmente alle disposizioni stabilite dal Garante. Le immagini pubblicate che ritraggono alcune persone in uno stato di costrizione, sono risultate infatti lesive della loro dignità e, non contenendo un’informazione essenziale, sono state pubblicate in violazione del Codice privacy e delle regole deontologiche del giornalismo, oltre che del Codice di procedura penale, non risultando evidente nel caso concreto la presenza di eccezioni al principio generale, quale ad esempio la sussistenza del consenso delle persone riprese. La sola pixelatura delle manette e dei polsi delle persone fermate, raffigurate in un contesto che rende palese la sussistenza di uno stato di costrizione fisica delle medesime, non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto dei divieti posti alla pubblicazione.
L’Autorità ha vietato ai media l’ulteriore trattamento delle immagini eccettuata la loro conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria ed ha disposto l’invio dei provvedimenti adottati ai rispettivi Ordini dei giornalisti. (VEDI DOC. WEB N. 9568040, 9568061, 9568082, 9568103, 9568121, 9568139, 9568165, 9568200, 9568222)
Il Garante coglie l’occasione per invitare ulteriormente tutte le testate che eventualmente continuino a divulgare simili immagini ad adeguarsi alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.