Avvocato Militare

Trasferimento senza indennità: TAR “L’Arma sbaglia il calcolo delle distanze”. Accolto il ricorso di un carabiniere

L’appuntato scelto dei Carabinieri Sergio Russo, trasferito d’autorità da Matinella (in provincia di Salerno) ad Altavilla Silentina, ha ottenuto, solo dopo aver ricorso al TAR, l’indennità di trasferimento prevista dalla legge. Il Comando Legione Carabinieri Campania aveva respinto la sua richiesta, ma il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione distaccata di Salerno ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento economico di trasferimento. La sentenza si basa sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha stabilito i criteri per determinare l’ottenimento dell’indennità.

Il motivo del ricorso: il calcolo errato della distanza minima

Il ricorrente ha sollevato un unico motivo di ricorso, sostenendo che l’impugnata reiezione si basava su un presupposto errato. Secondo la decisione del Comando Legione Carabinieri Campania, il ricorrente non avrebbe raggiunto la distanza minima di 10 km tra le case comunali delle sedi lavorative coinvolte. Tuttavia, il ricorrente ha argomentato che il calcolo della distanza non doveva essere effettuato tra le sedi delle case comunali, ma tra la nuova e l’originaria sede di servizio. Con un’attestazione della Polizia Municipale del Comune di Altavilla Silentina che confermava una distanza di 10,7 km tra le due sedi, il ricorrente ha sostenuto di soddisfare i requisiti per ottenere l’indennità.

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La difesa del Ministero della Difesa e la decisione del tribunale

Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che fosse infondato. Tuttavia, il tribunale ha accolto il ricorso del carabiniere, basandosi sulla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il tribunale ha sottolineato che per determinare il diritto all’indennità di trasferimento, è necessario considerare la distanza tra la sede dell’ufficio da cui il dipendente è stato trasferito e la sede dell’ufficio in cui è stato dislocato. Questa distanza deve essere misurata attraverso l’ordinaria percorrenza stradale e non in linea d’aria.

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La sentenza del Consiglio di Stato e la sua applicazione al caso

La decisione del tribunale è stata supportata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, del 11 ottobre 2021, n. 6789. In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito che il calcolo della distanza per l’indennità di trasferimento deve essere effettuato tra le sedi dei reparti o uffici di appartenenza e non tra le sedi comunali. Secondo il Consiglio di Stato, la distanza deve essere misurata con l’ordinaria percorrenza stradale, non in linea d’aria.

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Esito del ricorso e conseguenze

Il tribunale ha accolto il ricorso dell’appuntato scelto dei Carabinieri, annullando le determinazioni impugnate e condannando l’amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento. La somma sarà calcolata dalla data di esecuzione del trasferimento e comprenderà gli interessi legali.

Questo caso mette in luce l’importanza di seguire i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per determinare i diritti dei militari trasferiti d’autorità. La decisione del tribunale ha conseguenze significative per il ricorrente, che sarà risarcito per il suo trasferimento e le spese legali sostenute.

Azione del ricorrente dopo la vittoria: Possibili azioni legali per responsabilità personali

Il ricorrente, appuntato Sergio Russo, è stato informato dal Centro Nazionale Amministrativo dei Carabinieri che è stata avviata la procedura per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale che riconosce il suo diritto all’indennità di trasferimento. Nonostante questa buona notizia, il ricorrente non esclude di intraprendere ulteriori azioni legali.

Inoltro della sentenza alla Corte dei Conti

Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di inoltrare una copia della sentenza alla Corte dei Conti. La motivazione di questa azione è quella di chiedere un’accertamento riguardo a eventuali responsabilità personali nella gestione errata della pratica burocratica relativa al suo caso. Il ricorrente ritiene che l’istruzione erronea della pratica abbia comportato un notevole aggravio di spese di danaro pubblico. Questa intenzione riflette la sua determinazione a tutelare il danaro pubblico e a garantire che gli eventuali errori nell’amministrazione siano corretti e che vi sia un’adeguata responsabilità per le azioni compiute.

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