Avvocato Militare

“Trasferimento d’autorità anche in sede gradita deve essere risarcito”. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei Finanzieri

Il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito, dopo 15 anni dai fatti, che in caso di soppressione dei reparti e trasferimento dei militari, spetta un indennizzo anche se il militare ha prestato consenso alla nuova sede.

Nella fattispecie, i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, prestavano servizio presso i Comandi di brigata di Bisceglie e di Terlizzi quando vennero trasferiti in altre sedi per la soppressione di tali Comandi; gli stessi avevano quindi chiesto l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della l.n. 86/2001;

– l’Amministrazione aveva respinto la richiesta perché:

— per alcuni istanti non sussisteva il presupposto della distanza chilometrica minima (km 10) tra nuova e vecchia sede di servizio;

— per gli altri, pur ricorrendo tale requisito, non sussisteva il presupposto del ‘trasferimento d’autorità’ giacchè essi avevano espresso la propria preferenza per le sedi di effettivo trasferimento.

Il T.A.R. Puglia aveva accolto il ricorso appellato successivamente dalla Guardia di Finanza. Con una recente sentenza (maggio 2019) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sottolineando che:

E’ lo stesso MEF-GdF a lealmente riconoscere che:

soltanto con una novella legislativa del 2012 è stato introdotto un co. 1-bis all’art. 1 della l.n. 86/2001 volto ad esplicitare che l’indennità per cui è causa non spetta in caso di trasferimento di personale d’autorità ad altra sede di servizio limitrofa (anche se a più di 10 chilometri) a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni;

quanto al regime anteriore, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di esprimere che la predetta novella non ha natura interpretativa (e dunque non è retroattiva) e che pertanto, argomentando a contrario, l’indennità connessa al trasferimento d’autorità spettava quando il trasferimento conseguisse alla soppressione di un reparto di appartenenza.

Nella fattispecie non v’è dubbio che ricorra un caso analogo a quello già affrontato dal Consiglio di Stato, chiaro essendo che la soppressione del reparto era avvenuta in ragione di una decisione di marca ‘autoritativa’ e che l’opportunità offerta al personale in mobilità (di scegliere tra un novero di nuove sedi disponibili) non valeva a trasformare il trasferimento d’autorità in un trasferimento a domanda, costituendo piuttosto (detta opportunità) un semplice moderamen rispetto al disagio conseguente all’improvvisa e necessitata riorganizzazione della vita del personale interessato.

Non si può del resto trascurare che l’Amministrazione ha già da tempo disposto la liquidazione dell’indennità pretesa dagli originari ricorrenti (senza neppure determinarsi per un coerente abbandono del presente contenzioso).

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