Polizia

Sparatoria in Questura, poliziotto sospeso dopo alterco con magistrato. Il TAR annulla la sanzione

Il ricorrente, poliziotto in sevizio presso la questura di Trieste ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi inflittagli con decreto del Ministero dell’Interno. Per meglio comprendere i termini della controversia è necessario ricostruire il contesto in cui è stata posta in essere la condotta sanzionata.

Il giorno in cui nella Questura di Trieste furono uccisi gli agenti Rotta e Demenego, il ricorrente, che non era in servizio, stava passeggiando assieme alla propria famiglia nei pressi della questura quando, resosi conto dalle sirene dei mezzi di polizia che poteva essere accaduto qualcosa di grave, ha telefonato alla sala operativa apprendendo che c’era stata una sparatoria all’interno della questura ed ha deciso di intervenire. Dalle notizie frammentarie che il ricorrente aveva raccolto anche da colleghi riparatisi dietro ad autovetture risultava la presenza di un numero non definito di persone armate nascoste nei sotterranei.

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Entrato nell’atrio della questura, il ricorrente ha chiesto ad un collega di far immediatamente controllare i filmati delle telecamere per verificare 1’esatto numero degli aggressori, ha raggiunto i locali dove del personale medico cercava di rianimare gli agenti gravemente feriti dall’arma da fuoco, e quindi ha deciso, munito dell’arma d’ordinanza, di recarsi nei sotterranei per procedere ad una bonifica di tutti i locali. In esito a tale sopralluogo il ricorrente diede comunicazione dell’assenza di ulteriori persone.

A questo punto, non avendo ancora informazioni circa l’esatto numero degli attentatori presenti all’interno della sede della questura, il ricorrente ha dato disposizioni di sorvegliare l’atrio, è uscito all’esterno assicurandosi che l’omicida, ferito, fosse portato in sicurezza all’ospedale, ed è quindi rientrato in questura portandosi al terzo piano negli uffici della squadra mobile, avendo avuto notizia della presenza di uno dei probabili attentatori.

In questa sede e in questo contesto sono avvenuti i fatti che hanno condotto alla impugnata sanzione.

Il ricorrente – che era ignaro che il secondo soggetto era stato fermato e che lo stesso affermava che gli attentatori erano solo due – è entrato in una stanza in cui si trovava il fratello dell’omicida, seduto a terra ammanettato, alla presenza di molte persone che lo sorvegliavano e si è avvicinato con modi bruschi allo stesso facendosi largo tra le persone, lo ha fatto alzare per farlo portare in altro ufficio e puntando il dito verso di lui gli ha chiesto se ci fossero altre persone. Mentre compiva tali azioni alcuni superiori presenti sul luogo hanno cercato di farlo desistere da tale azione perché la situazione si era in realtà già stabilizzata.

Il ricorrente ha contestualmente avuto un alterco con il magistrato di turno presente sul luogo che – avendo già assunto la direzione delle indagini – ha mostrato il proprio disappunto per il comportamento dello stesso ricorrente che non ha desistito dal continuare la propria azione ed anzi ha risposto con tono acceso affermando di agire per questioni di sicurezza. Il ricorrente infine si è allontanato scusandosi dell’accaduto.

Il decreto del Ministero dell’Interno oggetto di impugnazione ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi perché il ricorrente “teneva un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che riveste carattere di rilevante gravità”.

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Il TAR ha accolto il ricorso, sottolineando che, l’Amministrazione, nel valutare i presupposti per l’applicazione della sanzione, avrebbe dovuto accertare la sussistenza della scriminante putativa, quindi considerare se sia verosimile che il ricorrente abbia in buona fede ritenuto che – in relazione alla supposta straordinaria gravità della situazione – la sua condotta non potesse essere qualificata negativamente. In altre parole la colpa addebitabile al ricorrente per aver causato una situazione non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto del contesto in cui è maturata la condotta oggetto di sanzione e in particolare dell’intervento volontario del ricorrente e quindi della sussistenza della richiamata esimente putativa.

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Il ricorrente è intervenuto, pur non essendo in servizio, mettendo a disposizione dell’Amministrazione la propria specifica professionalità per far fronte con abnegazione ad un gravissimo episodio che ha destato grande allarme, esponendo anche a rischio la propria incolumità pur di portare a compimento l’azione di messa in sicurezza nell’esercizio dei propri doveri istituzionali.

L’insieme delle circostanze evidenziate assume una valenza scriminante la cui operatività non può ragionevolmente essere ignorata dall’Amministrazione dato che la responsabilità del ricorrente deve essere giudicata tenendo conto delle circostanze del caso concreto da lui conosciute o conoscibili e non di quelle ex post emerse dal corso degli eventi.

Secondo i giudici amministrativi il decreto che ha disposto la sanzione deve essere annullato, inoltre, poiché non ha tenuto conto del contesto in cui è maturata la condotta contestata, della buona fede del ricorrente e del suo stato di servizio caratterizzato da numerose missioni in campo internazionale, numerose onorificenze, nazionali ed internazionali, una promozione al grado superiore per meriti straordinari, una medaglia d’argento al valor civile, oltre a 15 anni senza fatti disciplinari.

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