Sindacati Militari, pubblicato il Decreto Legislativo per il riassetto della legge 46/2022. Ecco il testo
Introduzione alle Modifiche del Decreto Legislativo sulle Associazioni Sindacali Militari e Ulteriori Disposizioni Legislative
Il DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192 rappresenta un passo significativo nella riforma delle disposizioni che regolano le associazioni professionali sindacali militari in Italia. Le modifiche si concentrano principalmente su due aree:
1. Rinforzo del Ruolo delle Associazioni Sindacali Militari: Come già riportato nell’articolo 1, le associazioni professionali sindacali militari acquisiscono maggior peso nelle decisioni legislative che riguardano il personale militare. Questa tendenza si conferma e si espande anche negli articoli successivi del decreto.
2. Modifiche a Ulteriori Disposizioni Legislative:
– Legge 1° dicembre 1986, n. 831: Viene modificato il riferimento agli organi della rappresentanza militare per sostituirlo con le associazioni professionali sindacali militari rappresentative, in particolare per il personale del Corpo della Guardia di Finanza.
– Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68: Cambia il riferimento da “sentito l’Organo centrale di rappresentanza del personale” a “sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative”.
– Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Si sostituiscono i riferimenti agli organismi rappresentativi del personale militare con quelli alle associazioni sindacali militari rappresentative.
– Legge 4 novembre 2010, n. 183 e Legge 5 agosto 2022, n. 119: Modifiche simili agli altri articoli, rafforzando il ruolo delle associazioni sindacali militari nelle decisioni legislative pertinenti.
– Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195: Introduce modifiche relative alle composizioni delle delegazioni sindacali militari e ai criteri per la loro rappresentatività.
– Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95: Riformula le modalità di partecipazione delle associazioni sindacali militari in varie commissioni e consigli.
– Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 206: Modificai riferimenti legislativi conformemente alle nuove disposizioni.
Queste modifiche riflettono un cambiamento significativo nella rappresentanza sindacale all’interno delle forze Armate ed avrà implicazioni profonde sul modo in cui le questioni legate al personale militare vengono gestite, negoziate e risolte.
DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 286, comma 3-bis, le parole: «sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite
dalle seguenti: «sentite le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni del Consiglio
centrale di rappresentanza interessate» sono sostituite dalle
seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»;
c) all'articolo 294,
1) al comma 1, lettera e), le parole: «gli organi della
rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «le
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) al comma 2, le parole: «L'organo nazionale della
rappresentanza militare e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti:
«Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»;
d) all'articolo 296, comma 1:
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare» sono
sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza - Arma
dei Carabinieri e' chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «Le
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi
dell'articolo 1478 sono chiamate»;
e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «e' sentito il Consiglio
centrale di rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «sono
sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio centrale
di rappresentanza dei militari» sono sostituite dalle seguenti:
«sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478».
3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 875:
1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito
dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) in distacco sindacale.»;
b) dopo l'articolo 904 e' inserito il seguente:
«Art. 904-bis (Aspettativa sindacale non retribuita). - 1.
L'aspettativa sindacale e' disposta, a domanda dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta
rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di
cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa
sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per
l'avanzamento al grado superiore;
b) non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione
della licenza;
c) da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.»
c) dopo l'articolo 913 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III-bis - Distacco sindacale
Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il distacco sindacale
e' disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere
sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi
dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480,
comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in distacco
sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per
l'avanzamento al grado superiore;
b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel momento
del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
c) non e' valido ai fini della maturazione della licenza.»
d) l'articolo 980 e' abrogato;
e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per
il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto previsto dall'articolo 1480-bis
per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai
militari.»;
f) all'articolo 1475, al comma 2, le parole: «militare o
interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o interforze,
secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del
presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n 400.»;
g) al titolo IX, la rubrica del capo III e' sostituita dalla
seguente: «Associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari»;
h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, e' inserita
la seguente sezione: «Sezione I - Principi generali e competenze»;
i) l'articolo 1476 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere
sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di libera
organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione,
e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della
riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare non possono aderire ad associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai
sensi delle disposizioni del presente capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare possono aderire a una sola associazione
professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le
cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di
truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli
allievi.»;
l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1476-bis (Principi generali). - 1. Le APCSM operano nel
rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e
nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralita',
efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare.
2. Gli statuti delle APCSM sono improntati ai seguenti
principi:
a) democraticita' dell'organizzazione sindacale ed
elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento della
partecipazione femminile;
b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni politiche e
ai partiti e movimenti politici;
c) assenza di finalita' contrarie ai doveri derivanti dal
giuramento prestato dai militari;
d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di
scopo di lucro;
e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni
del presente capo.
3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela degli interessi
collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare.
4. I comandanti o i responsabili di unita' garantiscono il
rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo l'esercizio
delle attivita' delle APCSM. Tali attivita' non possono comunque
interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la
direzione dei servizi.
Art. 1476-ter (Competenze). - 1. Le APCSM curano la tutela
collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati
nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai
compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale
militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle
prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri
iscritti;
c) l'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che
cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunita';
f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attivita' culturali, assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati
e dei loro familiari.
3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le
materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le
operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto
gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM
possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte
sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e
dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare.
Art. 1476-quater (Limitazioni). - 1. Alle APCSM e' fatto
divieto di:
a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti
alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni
sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da
organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi
di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze
armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o piu'
categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la
rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla
vita politica del Paese;
f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle
costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi,
affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o
convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni,
con le medesime associazioni;
h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in
modo indiretto, categorie di personale, specialita', corpi o altro
che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento
militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui
sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del
presente capo, od organizzazioni politiche.»;
m) dopo l'articolo 1476-quater, come inserito dalla lettera l)
del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione II -
Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»;
n) l'articolo 1477 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1477 (Costituzione). - 1. Ai fini dell'esercizio delle
attivita' previste dallo statuto e della raccolta dei contributi
sindacali nelle forme previste dall'articolo 1480-quater, e'
istituito presso il Ministero della difesa l'apposito albo per
l'iscrizione delle APCSM. Analogo albo e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle APCSM
riferite al personale del Corpo della guardia di finanza.
2. Le APCSM, entro cinque giorni lavorativi dalla loro
costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa
o, per le associazioni tra appartenenti al Corpo della guardia di
finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali,
accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente capo,
entro i sessanta giorni successivi ne dispongono l'iscrizione nel
relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o piu' Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e' svolto
dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze. Non sono consentiti, nelle more del predetto
procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei
contributi sindacali.
3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con
le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva e
motivata comunicazione all'associazione, che puo' presentare, entro
quindici giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i
successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento
finale.
4. Le APCSM comunicano entro quindici giorni ogni successiva
modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta la
conformita' ai requisiti previsti secondo le modalita' di cui ai
commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni tre anni,
la permanenza dei requisiti previsti.
5. In caso di successivo accertamento della perdita anche di
uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge,
il Ministero competente ne da' tempestiva e motivata comunicazione
all'APCSM, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto,
le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il
Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al
comma 5 decade dalle prerogative sindacali e non puo' esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente perdono efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.»;
o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1477-bis (Articolazioni periferiche). - 1. Le APCSM
possono prevedere articolazioni periferiche.
2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza
sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle
articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o
territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di
tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei
luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento.
3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative, le
articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di
ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e
comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a
tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale,
senza alcun ruolo negoziale.
Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1. Le cariche direttive
delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parita' di
genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio
effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da
militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le
cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non
colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui
all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione
dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di
aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il
rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di
Corpo.
3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non
puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di
due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati
consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili
trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per
piu' di cinque volte.»;
p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera o) del
presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione III -
Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative a livello nazionale»;
q) l'articolo 1478 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere
considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un
numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva
complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento
militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'
delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a
due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare,
per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve
raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della
forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a
ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1.
In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM
puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle
sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le
quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per
quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze.»;
r) l'articolo 1479 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1479 (Procedure di contrattazione). - 1. Alle APCSM
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale
di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze
armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti
riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale
militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»;
s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1479-bis (Diritti e tutela dei militari che ricoprono
cariche elettive). - 1. I militari che ricoprono cariche elettive
nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale;
b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento
dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale
appartengono, salvi i casi di incompatibilita' ambientale o di
esigenza di trasferimento dovuta alla necessita' di assolvere i
previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio
presso enti o reparti e imbarco necessari per l'avanzamento di
carriera e salvi i casi straordinari di necessita' e urgenza, anche
per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su
tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che
riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e
nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con
enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche
estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale
militare sulle materie di loro competenza, nonche' visitare le
strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da
essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.
Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1. Le amministrazioni
militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e
delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle
direttive da emanare in riferimento alle materie indicate
nell'articolo 1476-ter, comma 2.
2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo
1475, comma 2.»;
t) dopo l'articolo 1479-ter, come inserito dalla lettera s) del
presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV -
Attivita' sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»;
u) l'articolo 1480 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attivita'
sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le associazioni,
l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni
stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale
e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le modalita' di
concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, ai
rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali
retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti,
assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla base
dell'effettiva rappresentativita' del personale calcolata ai sensi
dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito
delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per
ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare
nonche' il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i
rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi
retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM con criterio
proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non
retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la
quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni
del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di
finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i
conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle
aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla
Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonche' al
Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le
variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite
possono durare non piu' di tre anni. Nessun militare puo' essere
posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu' di
cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non
retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio
effettivo.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende servizio
al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa
sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui
al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio
comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione
della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali,
almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza.
Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino
prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che
venga garantita la regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali,
giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve
essere certificata entro tre giorni all'autorita' individuata ai
sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e
utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto
conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della
particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono
superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove
turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e' corrisposto il
trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con
esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.»;
v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1480-bis (Diritto di assemblea). - 1. Per l'esercizio del
diritto di associazione sindacale:
a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni:
1) anche in uniforme, in locali messi a disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso;
2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.
b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con ordine
del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite di dieci
ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza
dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di
anticipo, ai comandanti delle unita' o dei reparti interessati da
parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra
militari richiedente.
2. Le modalita' di tempo e di luogo per lo svolgimento delle
riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle
compatibili con le esigenze di servizio.
Art. 1480-ter (Informazione e pubblicita'). - 1. Le
deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i
comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari che ricoprono
cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono
resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.
2. I dirigenti delle APCSM possono avere rapporti con gli
organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito
alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale
di settore.
3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base
e delle accademie militari e' inserita la materia "elementi di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare".
Art. 1480-quater (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). -
1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali
degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente
articolo, e con le attivita' di assistenza fiscale e consulenza
relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita' o
legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione
per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di
altra APCSM.
2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari
rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla
registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la
riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto
dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma
scritta, all'amministrazione e all'APCSM.
4. Le modalita' di versamento alle APCSM delle trattenute sulla
retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe
rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa per
le associazioni riferite al personale di una o piu' Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia e
delle finanze per le associazioni riferite al personale del Corpo
della guardia di finanza.
5. Le APCSM predispongono annualmente il bilancio preventivo,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si
riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30
aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli
associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.»;
z) dopo l'articolo 1480-quater, come inserito dalla lettera v)
del presente comma, e' inserita la seguente sezione: «Sezione V -
Giurisdizione e tentativo di conciliazione»;
aa) l'articolo 1481 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1481 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative all'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche
quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM,
nonche' le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle
relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo
1480-bis.
2. Alle APCSM e' attribuita legittimazione attiva quando
sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa
nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo.
3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma
1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ai sensi dell'articolo
119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo.
4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la
parte ricorrente e' tenuta al versamento, indipendentemente dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui
all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2020, n. 115.»;
bb) l'articolo 1482 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1482 (Tentativo di conciliazione). - 1. L'APCSM
legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo' promuovere un
previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata
ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e
delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente
capo.
2. La notificazione della richiesta di tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di
ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del
ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della
procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla
procedura stessa presentata dall'associazione proponente.
3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte
ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal
regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari
a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui
all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le
procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo
1482-bis, comma 1, lettera b).
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da
chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del
legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri
rappresentativi;
b) il luogo dove e' sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa.
5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite posta
elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura
l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della
Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare
interessata.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia
a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a
tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei
successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo
di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve
presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa
appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione
di soggetti non appartenenti all'APCSM.
7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, e'
redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo
raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo
esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia
puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo
ai sensi dell'articolo 1481.»;
cc) dopo l'articolo 1482, e' inserito il seguente:
«Art. 1482-bis (Commissioni di conciliazione). - 1. Ai fini
dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo
1482, sono istituite:
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la
commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della
difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per
le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di
finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque
commissioni periferiche di conciliazione presso unita' organizzative
di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Le commissioni di conciliazione:
a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un
presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le
commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza,
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un
elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e
comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori
e professori universitari in materie giuridiche;
b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o
alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da
militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari
appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale
attivita' per servizio e sono individuati, con incarico non
esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione
amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono
componenti.
3. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle
commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e
al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
dd) all'articolo 2136, comma 1,
1) alla lettera b), le parole «sezioni III e IV» sono
sostituite dalle seguenti:
«sezioni III, III-bis e IV»;
2) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) il titolo IX - capo III;»;
ee) all'articolo 2188-quinquies, comma 5, le parole: «il
Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite dalle
seguenti: «le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
ff) all'articolo 2209-octies, comma 1, le parole «informato il
Consiglio centrale della rappresentanza militare» sono sostituite
dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»;
gg) all'articolo 2214-quater, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati.
4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte VII
e' sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed esercizio dei
diritti»;
b) l'articolo 2257 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2257 (Durata del mandato degli organi della
rappresentanza militare). - 1. I delegati della rappresentanza
militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato era in corso
alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19, comma
2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere
svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo
2257-bis le funzioni attribuite alle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari dagli articoli 286, comma 3-bis,
287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546,
comma 5, 980, 2188-quinquies, comma 5, 2209-octies, comma 1, del
decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall'articolo 8, commi 1 e
2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19,
comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'articolo 9, comma
2, della legge 5 agosto 2022, n. 119.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della
rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di
svolgere le relative funzioni.»;
c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-bis (Disposizioni transitorie in materia di
rappresentanza militare). - 1. Gli organi di rappresentanza di
militari, le cui competenze sono indicate dal presente articolo, si
distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze,
articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di
categoria - A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C)
sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di
Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare,
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo
compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un
numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A)
ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei
rappresentanti. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti
delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e'
proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
3. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di
base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. All'elezione
dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti
eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto
diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei
delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli
organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
4. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro
anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano anticipatamente
dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che
nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono
previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza
che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in
sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare
pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle
competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta
all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne
l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni
qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da
avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi
armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni
qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da
avanzare riguardino le singole categorie. Gli organi di
rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della
stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su
tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o
regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di
natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e
morale - dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste
riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti
i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri,
proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li
trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per
materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo
centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato, a sua
richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle
due Camere, sulle materie di competenza e secondo le procedure
previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi della
rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i
comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le
modalita' per trattare materie di competenza. In materia di contenuti
del rapporto di impiego del personale militare si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti
fino alla data di adozione del primo decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del
decreto legislativo n. 66 del 2010.
7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque
escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le
operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti
campi di interesse:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita'
lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio;
c) integrazione del personale militare femminile;
d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di
promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale
militare;
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
f) condizioni igienico-sanitarie;
g) alloggi.
9. Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a
favore dei familiari del personale militare, l'amministrazione
militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli organi di
rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le
province, i comuni.
10. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o
limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della
rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera
o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano
l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di
rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il
trasferimento, appartiene.
11. Le disposizioni del regolamento concernenti
l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare
nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle
categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive
associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza
assoluta dei componenti.
Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1.
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che
alla data del 27 maggio 2022 avevano gia' conseguito l'assenso del
Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto,
titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il
Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli
accertamenti previsti dall'articolo 1477.
2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo
1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a
livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni,
decorrenti dal 27 maggio 2022;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio
2022 e per i successivi quattro anni.».
Art. 2
Modifiche a ulteriori disposizioni legislative
1. All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gli organi della rappresentanza
militare,» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del
personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»;
b) al comma 2, le parole: «Il Consiglio centrale di
rappresentanza - Sezione guardia di finanza e' chiamato» sono
sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate».
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, le parole: «sentito l'Organo centrale di rappresentanza del
personale,» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del
personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «gli organismi a livello nazionale rappresentativi
del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «le
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;».
4. All'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)
partecipa» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni
riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
partecipano».
5. All'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119, le
parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per
le materie di sua competenza» sono sostituite dalle seguenti:
«sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza».
6. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, alla lettera B):
1.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza»;
1.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le
delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
a), della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la
presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della
difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze
armate o loro rappresentanti»;
2.2) le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le
delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra militari»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «con il regolamento di cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.» sono
sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
c) all'articolo 5, comma 2, le parole «con il regolamento di cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.» sono
sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
7. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e
della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»;
2) le parole: «sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui
all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»;
b) al comma 3-ter:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale
partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa,
il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante,
accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti,»;
2) le parole: «sentito il Ministro della difesa, secondo i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46,»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo i criteri di cui
all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».
8. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
2022, n. 206, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge n. 46 del 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.».
Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5,
commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14, 10, 11, commi 1, 2, 3, lettera a), 4 e 5, 12, 13,
14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19,
commi 1 e 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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