Sindacati Militari

Sentenza Corte Costituzionale sulla retribuzione individuale di anzianità (Ria), quali conseguenze sugli stipendi di militari e forze di polizia?

Riportiamo di seguito una nota esplicati dell’associazione sindacale ASPMI riguardante la sentenza n. 4/2024 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma che escludeva la proroga al 1993 come termine per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA. Questa importante decisione della Consulta, già oggetto di un nostro precedente articolo Infodifesa.it, riguarda le conseguenze economiche sulle buste paga dei dipendenti pubblici che potrebbero vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità maturati tra il 1990 e il 1993. Vediamo cosa riporta il comunicato sindacale in merito cercando di fare chiarezza sulle dinamiche scaturite da un provvedimento di tale portata.

Cos’è la retribuzione individuale di anzianità

La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) consiste in un elemento del trattamento economico fondamentale, individuale, corrisposto al personale contrattualizzato dei comparti Ministeri e del comparto Difesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare, ognuno disciplinata da una propria normativa di riferimento, così distinta:

R.I.A. Comparto Ministeri:

  • Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266/1987;
  • Adeguata con il D.P.R. n. 44/1990 e istituita una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di anzianità (5/10/20 anni)

R.I.A. Comparto Difesa e Sicurezza:

  • Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 150/1987
  • Adeguata con il D.P.R. n. 147/1990 senza alcuna maggiorazione

Per quanto attiene il personale del comparto Difesa e Sicurezza, sia a ordinamento civile che militare, la R.I.A. oggi è stata congelata a decorrere dal 1 gennaio 2005 a seguito dell’introduzione dei parametri per determinare il trattamento economico fondamentale del personale. Essa non è stata assorbita con l’innovazione introdotta ed ha subito un solo incremento con il D.P.R. 147/1990.

La proroga fino al 1993

Il problema è sorto quando con il decreto legge n. 384 del 1992 il governo pro-tempore  ha prorogato i contenuti del D.P.R. n. 44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993, inducendo le amministrazioni a sostenere che la proroga non riguardasse gli scatti di anzianità, per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5, 10 o 20 anni doveva essere comunque soddisfatto entro il termine del 31 dicembre 1989.

Di diverso avviso i dipendenti pubblici, i quali sostenevano che il provvedimento del governo avesse di fatto spostato di 3 anni, dal 1990 al 1993 quindi, la proroga dei contenuti del citato D.P.R. 44/1990.

Un intervento successivo del governo con la finanziaria del 2001 (legge n. 388 del 2000) chiarì gli effetti della proroga la quale si estendeva a tutti i provvedimenti del D.P.R. a eccezione degli scatti di anzianità.

In un clima incerto scaturito dai provvedimenti normativi del governo, i dipendenti pubblici furono spinti dalle loro ragioni ad aprire contenziosi che portarono molti giudici a esprimersi in maniera favorevole verso i ricorrenti.

La decisione della Consulta

La Corte Costituzionale, quindi, con la sentenza in epigrafe si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto a ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Cosa succederà adesso? Di certo saranno investiti del provvedimento tutti i ricorrenti degli anni passati che hanno chiesto il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati tra il 1990 e il 1993 ma è prematuro stabilire se potrà essere esteso anche a nuovi ricorsi.

E per il comparto Difesa e Sicurezza? Tale decisione, alla luce dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, non si applica al suddetto personale ma si circoscrive al personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali.

Qualora dovessero emergere nuove e diverse evidenze sarà nostra cura avviare le idonee iniziative a tutela dei nostri rappresentati.

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