Editoriale

SCHEDA ILLUSTRATIVA RIORDINO DE RUOLI

Di seguito una nota esplicativa riguardante il riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver ottenuto la bollinatura (è il visto di conformità che attesta che il provvedimento ha la necessaria copertura economica, dedotta dalle relazioni tecniche prodotte a supporto dei testi) da parte della Ragioneria Generale dello Stato (Rgs), ha inviato i due schemi di decreti legislativi relativi al riordino dei ruoli delle Forze di polizia (CC, GdF, PdS e Pol. Pen.) e delle Forze armate (EI,MM,AM), deliberati nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 (in via preliminare e salve intese tecniche).

Nella stessa data è stato firmato dal Presidente del Consiglio il decreto con il quale sono state individuate, nell’ambito del fondo predisposto dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co. 365, L. n.232 del 2016), le risorse destinate ai contratti e alle assunzioni in deroga del pubblico impiego, nonché le risorse aggiuntive per il riordino dei ruoli.

Le risorse finanziarie complessive a disposizione per il riordino sono così suddivise:

a. 119 M€ stanziati dalla Legge 350/2003 per il personale non direttivo e non dirigente;

b. una quota parte dei risparmi di spesa determinati dalla revisione dello strumento militare (legge n. 244/2012) pari a circa 72,5 M€;

c. una quota parte dei risparmi di spesa determinati dalla razionalizzazione delle F.P. e quantizzati in circa 28 M€ a regime;

d. risorse aggiuntive previste dalla legge di stabilità 2017, pari a :  460 M€, corrispondenti al bonus-contributo straordinario degli 80 € a favore del personale di FA/FP;  ulteriori 230 M€ per il 2017 e 300 M€ dal 2018.

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO Il progetto, improntato a salvaguardare i principi di armonizzazione e equiordinazione nell’ambito del Comparto Difesa/Sicurezza e a sviluppare armoniche progressioni di carriera con la valorizzazione dei gradi apicali dei ruoli App./Car., Brig., Mar. e la dirigenzializzazione del ruolo ufficiali, in estrema sintesi prevede:

a. PER L’ANNO 2017: 

fino al 30 settembre, la corresponsione del contributo straordinario di 80 € (art.1, co. 972, L. n.208 del 2015); 

dal 1° ottobre, la corresponsione di un assegno una tantum, pari a 240 € netti, per compensare la sospensione del citato bonus negli ultimi tre mesi dell’anno;

dal 1° gennaio, l’introduzione delle nuove progressioni di carriera e delle previste anticipazioni nei gradi dei ruoli appuntati/carabinieri, brigadieri e ispettori;

dal 1° ottobre, l’introduzione dei nuovi parametri stipendiali fino al grado di capitano e delle nuove qualifiche per i gradi apicali (App.Sc.+8; Brig.Ca.+8; Lgt.+4);

entro il 31 dicembre, l’attribuzione di un assegno una tantum a favore del personale dei gradi apicali: GRADO ANZIANITÀ NEL GRADO IMPORTO (LORDO)

Appuntato scelto con almeno 8 anni 800 euro, con almeno 12 anni 1.000 euro. Brigadiere Capo con almeno 8 anni 1.200 euro. Luogotenente con almeno 4 anni 1.300 euro, con almeno 8 anni 1.500 euro

b. DAL 2018 (dal 1° gennaio/a regime): 

l’introduzione di una misura di defiscalizzazione del trattamento economico a favore del personale con reddito non superiore a 28.000 €, allo scopo di garantire per i gradi più bassi (circa 13.000 percettori per l’Arma) una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali dell’importo annuale di circa 400 € che, dopo 9 anni si ridurrà a 200€, in linea con le risorse attualmente stanziate e che potranno essere sicuramente rifinanziate;

la dirigenzializzazione degli ufficiali/funzionari delle F.P./F.A. con l’attribuzione di un nuovo trattamento economico dal grado di Magg. che sostituisce gli istituti economici dell’omogeneizzazione, dell’efficienza dei servizi istituzionali e dell’assegno di iniziale valorizzazione dirigenziale, con la contestuale attivazione di un fondo dedicato a compensare la mancata attribuzione ai Magg./Ten.Col. della citata efficienza;

per il ruolo Appuntati e Carabinieri: 

l’incremento di tutte le posizioni stipendiali con la modifica dei parametri, da un minimo di 4 punti fino a 8 per l’App.Sc. +8; 

la riduzione della permanenza da 5 a 4 anni per la promozione ad App. Sc., con conseguente accelerazione della carriera per favorire il raggiungimento del grado apicale; 

l’anticipo di tre anni del primo aumento parametrale per gli App. Sc. (da +8 a +5); 

l’introduzione della qualifica speciale, dopo 8 anni nel grado di App. Sc., cui viene associato un riconoscimento economico connesso alle funzioni superiori; 

l’acquisizione anticipata di un anno della qualifica speciale per i militari che già rivestono il grado di App. Sc.; 

la possibilità di accedere a tutti i ruoli dell’Arma a partire dal passaggio in servizio permanente, realizzando una vera carriera aperta;

per il ruolo Sovrintendenti:

l’incremento di tutte le posizioni stipendiali con la modifica dei parametri, da un minimo di 4 punti fino a 8,50 per il Brig. Ca. +8; 

l’anticipo delle promozioni di 2 anni negli avanzamenti a Brig. e Brig. Ca. (da 7 a 5 anni), con conseguente accelerazione della carriera per favorire il raggiungimento del grado apicale; 

l’anticipo di quattro anni del primo aumento parametrale per i Brig. Ca. (da +8 a +4);  l’introduzione della qualifica speciale, dopo 8 anni nel grado di Brig. Ca., cui viene associato un riconoscimento economico connesso alle funzioni superiori; 

la promozione rispettivamente ai gradi di Brig e Brig. Ca. e l’acquisizione della qualifica speciale con anticipo (da 1 a 4 anni) per i militari che già rivestono detti gradi e non beneficiano delle riduzioni di permanenza introdotte; 

la possibilità di accedere ai ruoli superiori e, in particolare, l’accesso al ruolo ispettori mediante concorso per titoli;

per il ruolo Marescialli:  l’incremento di tutte le posizioni stipendiali con la modifica dei parametri, da un minimo di 4 punti fino a 9,00 per il Luog. C.S.; 

la qualificazione della carriera dei marescialli a sviluppo direttivo;  l’introduzione del grado di Luog. in luogo dell’attuale qualifica;  la promozione al grado di Mar. Aiut. con un sistema di avanzamento “a scelta per terzi”, che risolve la stagnazione nel grado di Mar. Ca., e la riduzione delle permanenze dei Mar. Aiut. per la promozione a Luog. (da 15 a 8 anni a regime); 

l’iscrizione in ruolo nel grado di Luog. dei Mar. Aiut. con più di 8 anni nel grado;  l’introduzione della qualifica speciale di Luogotenente Carica Speciale dopo 4 anni di permanenza nel grado di Luog., cui è associato un riconoscimento economico connesso all’espletamento delle funzioni superiori; 

l’acquisizione della Carica Speciale per tutti i Luogotenenti e l’anticipo da 1 a 4 anni per i Mar. Aiut. promossi Luog. per effetto della riduzione di permanenza;

la costituzione, in via transitoria, di un ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali:  alimentato per 5 anni fino a 160 unità/annue provenienti dai Luog. con almeno 50 anni di età e con volume organico complessivo di 800 unità;  che prevede una speciale disciplina di avanzamento con promozioni ad anzianità, permanenze nel grado di S.Ten. e Ten. rispettivamente di 1 e 3 anni e la possibilità di conseguire al massimo il grado di Cap.; Punto di situazione sul Riordino dei Ruoli nell’Arma dei Carabinieri 2° marzo 2017.

la creazione del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma che assorbe, a regime, gli attuali ruoli normale e speciale, con: 

alimentazione, coerente con il nuovo volume organico complessivo (3.391 unità), dall’Accademia, dagli altri ruoli (da Car.Sc. a Mar. Aiutante) e dai Luogotenenti; 

identica progressione di carriera, indipendentemente dalla provenienza;  possibilità, in fase di prima applicazione, di transito a domanda con laurea specialistica dal ruolo speciale a quello normale, prevedendo che gli Ufficiali RS che non transiteranno nel ruolo normale permarranno nel ruolo speciale a esaurimento; 

recupero di quattro anni di anzianità rispetto all’attuale (valutazione a Col. a 25 anni di spallina) per gli Ufficiali ruolo speciale transitati nel nuovo ruolo normale. In particolare, il grado di Magg. si raggiungerà a 14 anni e non a 16, limitando a un anno il differenziale con i colleghi provenienti dall’Accademia.

Chi invece permarrà nel ruolo speciale a esaurimento guadagnerà comunque due anni di anzianità, raggiungendo il grado di Magg. a 14 anni e non a 16 (quindi valutazione a Col. a 27 anni invece che agli attuali 29);  un aumento, in 10 anni, dei volumi organici di alcuni gradi del ruolo normale degli ufficiali (Col. da 356 a 370 dal 2017, 390 dal 2022, 410 dal 2027; Gen.B. da 61 a 64 dal 2017, 67 dal 2022, 70 dal 2027; Gen.D. da 20 a 22) per assicurare le esigenze di funzionamento e l’armonia del ruolo, mantenendo lo stesso numero di avanzamenti al grado di Col. a seguito della unificazione del ruolo normale e speciale (attuali 29,5 annui del RN + 7 annui per il RS).

Nel transitorio sarà garantito il conferimento di 7 promozioni al ruolo speciale a esaurimento con possibilità di devolverle in parte (max 5) al ruolo normale sulla base degli effettivi transiti dal ruolo speciale; h. per il ruolo forestale iniziale l’armonizzazione del regime di avanzamento definito dal d.lgs. 177 del 2016, garantendo ai Magg. RFI 2 anni per l’avanzamento a Ten. Col. e, nel transitorio, un costante numero di promozioni annuali ai gradi di Gen. B. e Col., fino al raggiungimento degli organici previsti dal ruolo forestale a regime (15 Gen. B. e 70 Col.).

Il ruolo forestale a regime avrà poi le stesse permanenze nei gradi degli Ufficiali del Ruolo Tecnico, con il raggiungimento del grado di Magg. a 9 anni;

per il ruolo tecnico logistico, la ridenominazione in ruolo tecnico, con una ridefinizione dei comparti (spostamento della specialità psicologia dal comparto tecnico scientifico a quello sanitario), una revisione dei volumi organici degli Ufficiali (aumento di psicologi, veterinari, informatici, investigatori scientifici, telematici) e moderato aumento di Col. (da 30 a 36 in 10 anni).

Le promozioni a Col. avverranno per comparto e non per specialità, consentendo alla Commissione Superiore di Avanzamento di scegliere in un bacino più ampio, ferma restando la previsione in tabella degli organici per ciascuna specialità.

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