RAZIONALIZZAZIONE DI PRESIDI E FUNZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA. ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO
Pubblichiamo di seguito una nota riassuntiva di quanto previsto dal decreto legislativo 177 del 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale, in materia di razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia;
La parte centrale del testo (artt 7 -13) disciplinano l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonche’ il conseguente transito del personale del medesimo Corpo. Per un approfondimento rimandiamo ad articoli già pubblicati.
La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita’, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche’ le disposizioni di cui alla medesima legge:
- Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita’, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia’ svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento.
Per i comparti di specialita’ di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Il testo in merito alla razionalizzazione dei presidi di polizia prevede che, ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all’esercizio delle relative finalita’ istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonche’, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ai fini dell’esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita’ navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e’ gia’ dislocata una unita’ navale, nonche’ i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. I mezzi interessati dalla soppressione sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza.
Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.
Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d’intesa.
Fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell’Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche’ dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.