Poliziotto assolto: cade l’accusa di disobbedienza per la mancata relazione sui colleghi
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il caso giudiziario: l’accusa di rifiuto di obbedienza
Un agente di polizia è stato portato davanti al giudice con la grave accusa di rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un agente della forza pubblica. Secondo la tesi della Procura, l’imputato avrebbe dovuto formalizzare in una relazione di servizio alcuni episodi riguardanti due colleghi, sorpresi a uscire durante l’orario di lavoro per mangiare una pizza o rientrati con un ritardo di cinque minuti. Il caso presentava una singolare anomalia: era stato proprio l’agente ora a processo a segnalare originariamente i comportamenti dei colleghi, portando questi ultimi a dover rispondere delle proprie azioni in sede giudiziaria. La mancata redazione del documento scritto era stata tuttavia interpretata dai vertici come una violazione di un ordine diretto.
Il dibattimento e l’assenza di prove sull’ordine gerarchico
Nel corso dell’udienza dell’11 marzo 2026, il fulcro della discussione si è spostato sulla reale esistenza della disposizione impartita dal superiore. La PM ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, evidenziando la totale assenza di prove certe riguardo alla ricezione dell’ordine di stilare la relazione. La pubblica accusa ha inoltre sollevato un dubbio logico fondamentale: non vi sarebbe stato alcun motivo plausibile per cui l’agente avrebbe dovuto sottrarsi alla scrittura dell’atto, considerando che era stato lui stesso il promotore delle segnalazioni iniziali contro i colleghi definiti.
La sentenza: il fatto non sussiste
L’avvocato difensore ha posto l’accento su un passaggio decisivo della testimonianza del superiore gerarchico, il quale ha ammesso di non ricordare con certezza di aver mai dato quell’ordine specifico all’agente. La difesa ha quindi sintetizzato la questione con un principio cardine: «Senza ordine non può esserci disobbedienza». Durante il processo è emerso inoltre un contesto lavorativo caratterizzato da un clima teso e dissapori prolungati tra l’imputato e il suo superiore. Accogliendo le istanze di accusa e difesa, il giudice ha assolto l’agente con formula piena, stabilendo che il fatto non sussiste.
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