Polizia nega promozione straordinaria a poliziotto che catturò pregiudicato rischiando la vita. Il TAR “Promozione legittima”
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato nel maggio 2016 era in servizio su volante e giungeva in ausilio di altra volante per fermare un individuo in fuga alla guida di un autoveicolo; riusciva, quindi, a rallentare il traffico e a creare una coda di automobili per ostacolare l’auto in fuga. Mentre gli agenti di Polizia si avvicinavano all’auto, quest’ultima riusciva a ripartire e investiva deliberatamente il ricorrente, scaraventandolo contro la barriera new jersey e facendolo ricadere a terra.
Nonostante ciò, il ricorrente riprendeva posto sulla volante e si lanciava all’inseguimento dell’auto, che veniva poi fermata e il conducente veniva arrestato.
Per tale contegno, il Questore di Brindisi formulava proposta di promozione del ricorrente per merito straordinario, che veniva però respinta dal Ministero dell’Interno con decreto del 30 novembre 2018, con cui veniva concesso al ricorrente l’encomio solenne.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto decreto al TAR. L’amministrazione costituita ha confermato il verbale dell’Ufficio Ricompense nel quale si legge che “considerata la dinamica dell’intervento che emerge dal verbale di arresto, ossia che [il ricorrente] si poneva sulla parte anteriore sinistra dell’autovettura, mentre gli altri operatori assumevano una posizione defilata di sicurezza, atteso che lo stesso è stato investito dall’autovettura in fase di ripartenza riportando una prognosi di giorni 8, il Consiglio, a maggioranza, ritiene di confermare il parere espresso in sede di riunione per le ricompense per meriti straordinari e speciali del 23 ottobre 2018, ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell’encomio solenne che, essendo ricompreso tra le ricompense per meriti straordinari e speciali, presuppone comunque una operazione di particolare rilevanza o rischio. Si ritiene infatti che la promozione per merito straordinario costituendo una importante deroga alle disposizioni che regolano nel pubblico impiego l’accesso alle diverse qualifiche e configurandosi, pertanto, come istituto di stretta e naturale eccezionalità, non possa ricomprendere tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato compia atti che non esulino dai doveri d’istituto, stante anche la peculiarità delle attività cui sono preposte tutte le Forze di Polizia”.
Secondo il TAR il ricorso è fondato in quanto il diniego di promozione non è stato supportato da adeguata motivazione.
In primo luogo, secondo il collegio, va osservato che, come sostenuto da parte ricorrente, il diniego della promozione non può risiedere nella considerazione che il ricorrente abbia compiuto attività d’istituto, posto che, così opinando, si finirebbe con il negare sempre la promozione per merito straordinario. Vanno invece considerate le modalità con cui sono stati disimpegnati i compiti di istituto.
Ebbene, si legge nella sentenza, alla luce della proposta del Questore, non risulta che nel verbale allegato siano stati puntualmente considerati tutti gli aspetti della vicenda occorsa al ricorrente. Si legge infatti nel verbale solo una parziale ricostruzione dell’accaduto, ricostruzione che viene “fermata” al momento in cui il ricorrente veniva investito dall’autovettura in fase di ripartenza (riportando una prognosi di 8 giorni). Dal verbale emerge, cioè, una motivazione del tutto carente, in base alla quale si è negata la promozione al ricorrente perché quest’ultimo non avrebbe fatto altro che fermare un’automobile che poi lo avrebbe investito. Ma, così motivando, si è ignorata tutta la successiva parte della vicenda, rappresentata dal fatto che, nonostante l’investimento e il pericolo di vita corso, il ricorrente si poneva all’inseguimento del fuggitivo e contribuiva al suo arresto. Tali elementi non risultano affatto apprezzati nell’impugnato verbale, che si palesa come ingiustificatamente riduttivo dei fatti accaduti, di converso ben evidenziati nella proposta del Questore.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.