Avvocato Militare

Perdita dello stato di militare: ecco quando

In un articolo precedente abbiamo analizzato i reati penali militari, stabilendo chi ne siano i destinatari e quali siano le conseguenze. In quest’ottica diventa fondamentale capire anche quando si verifica la perdita dello stato militare. Per fare questo dobbiamo analizzare l’art. 622 del Codice dell’Ordinamento Militare.  

Art. 622 Codice Ordinamento Militare: perdita dello stato militare  

L’art. 622 stabilisce quindi un principio fondamentale: lo status di militare. Una volta acquisito tale status, di massima non si perde mai, conservandosi anche quando si transita nel congedo assoluto, come manifestazione di appartenenza morale.  

Nonostante questo, esiste comunque la possibilità di perdere lo stato militare per indennità e per le cause specificate nell’art. 622 del Codice dell’Ordinamento Militare.  

Ai sensi del suddetto articolo, lo stato di militare si perde esclusivamente per:  

  • indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;  
  • interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;  
  • estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32­-quinquies del codice penale. 

Quest’ultima norma riproduce le norme dell’ordinamento militare, tese a privare al soggetto la qualità di militare con effetto retroattivo. Il tutto senza possibilità di riammissione nel consorzio militare. 

Un effetto giuridico così grave è sempre stato giustificato per la presenza di una condanna penale che avesse accertato la commissione di fatti di tale disvalore. L’art. 622, in sede di ricognizione normativa, indica le pene accessorie alle quali è ricondotto questo effetto:  

  • la degradazione (prevista dall’art. 28 del codice penale militare di pace e dall’art. 31 del codice penale militare di guerra);  
  • l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevista anche da una sentenza straniera riconosciuta;  
  • l’estinzione del rapporto di impiego a seguito di una condanna per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto ex art. 32-quinquies del c.p.  

La disposizione ha inoltre consentito di superare alcune perplessità applicative relative agli istituti della degradazione e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.  

Perdita di grado: le differenze 

L’art. 923, lettera i) del Codice, prevede la perdita del grado tra le cause che determinano la sola cessazione del rapporto di impiego.  

Ai sensi dell’art. 861, il militare può perdere il grado per cause diverse, talvolta anche a prescindere da qualsiasi procedimento disciplinare. In particolare:  

  • per volontà del soggetto, nel caso di dimissioni volontarie;  
  • a seguito di un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione, in presenza di dimissioni d’autorità;  
  • in ottemperanza alla legge, nel caso di cancellazione dai ruoli;  
  • per motivi disciplinari, nell’ipotesi di rimozione all’esito di procedimento disciplinare;  
  • per motivi penali, in presenza di condanna.  

La perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari è adottata a seguito di un apposito giudizio disciplinare. Rappresenta la massima sanzione del proprio status, in quanto comporta “soltanto” il venir meno del rapporto tra il Militare e l’Amministrazione. Questa è una forte differenza con la perdita dello stato di militare.  

Tale istituto va inoltre distinto anche dalla figura prevista all’art. 866 del medesimo Codice che disciplina la perdita del grado per condanna penale. L’articolo dispone che la suddetta misura si applichi in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo cui abbia fatto seguito l’applicazione della pena accessoria della rimozione o dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici – senza l’attivazione di alcun procedimento disciplinare.  

Vediamo come sussistano due figure di rimozione: una è connessa al procedimento disciplinare, l’altra si ha a seguito di condanna penale, come pena accessoria conseguente alla condanna di reclusione militare per una durata superiore ai tre anni ovvero per interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

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