Avvocato Militare

PENSIONI MILITARI 81/83. CORTE DEI CONTI DELL’UMBRIA NON ACCOGLIE IL RICORSO, “MOTIVAZIONE NON CONDIVISIBILE”

(di Avv. Ivano Zilio) – Nell’ambito del recente dibattito giurisprudenziale sul trattamento pensionistico dei militari (in quiescenza con il sistema misto) con la richiesta di applicazione dell’art. 54 TU 1092/1973 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44%, in luogo dell’art. 44 dello stesso TU,  si registra la sentenza n. 6/2018 (emessa il 20.12.2017 e depositata il 21.02.2018) della Corte dei Conti dell’Umbria.

Assolutamente non condivisibile e, di fatto, soltanto apparente, la motivazione con cui la Corte dei Conti dell’Umbria, dopo aver trascritto per intero gli artt. 44 e 54 del D.P.R. n. 1092/1973, rigetta il ricorso le seguenti tre righe: “Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato 40 anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973”).

Insomma un fugace (e semplice) rinvio alla norma e alle (ovvie) posizioni dell’INPS, senza spendere nemmeno una parola sulle pretese del ricorrente, debitamente argomentate e meritevoli di attenzione.

In particolare, nella sentenza, non è dato rinvenire uno stralcio di motivazione con riferimento alle richiamate due circolari del MEF (11.05.1996 e 24.06.1996) e una dell’INPDAP (18.09.2009), menzionate “in fatto” ma completamente sottaciute “in diritto”.


Al contrario, la Corte dei Conti della Sardegna, in persona del Giudice Antonio Marco CANU, con sentenza n. 2/2018 (emessa il 05.12.2017 e depositata il 04.01.2018), ha diffusamente (e correttamente, a parere di scrive) motivato analizzando la normativa in relazione alle argomentazioni proposte dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese, addirittura affermando un deciso cambio di rotta (“melius re perpensa”) rispetto al vecchio indirizzo giurisprudenziale che dava ragione all’INPS, da ritenersi ormai superato.

Prova ne siano altre recenti sentenze della Corte dei Conti, quali Sardegna n. 14/2018 e Calabria n. 12/2018.

ECCO LE MODALITA’ PER FARE RICORSO

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