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RICORSO PENSIONI MILITARI 81/83, ANCORA UNA VITTORIA. L’INPS DEVE RIFARE I CONTI

(di Avv. Ivano Zilio)Un’altra sentenza favorevole. I militari, infatti, che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità di servizio di più di 15 anni e meno di 20, incontrano il riscontro positivo di un’ulteriore e recente sentenza della Corte dei Conti che, richiamando un’altra sentenza della stessa Corte, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Vediamo il contenuto della sentenza.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.

Il ricorrente afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile, è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”. Dichiara che – nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile … aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

In particolare la circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.


La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, ha, dunque, per la seconda volta, accolto il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RICORSO PER IL RICALCOLO DELLE PENSIONI PER I MILITARI ARRUOLATI 1981-1983. COSA FARE?

 

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