Pensioni militari 2027-2028, nuovi requisiti per lasciare il servizio: ecco cosa cambia per il personale della Difesa
C’è un modo elegante per chiamare l’allungamento dei tempi di uscita dal lavoro: adeguamento alla speranza di vita. Poi c’è la realtà, molto meno elegante, di un comparto — quello della Difesa e Sicurezza — in cui l’età non è un dettaglio amministrativo, ma incide direttamente su operatività, prontezza fisica, impiego sul campo e tenuta degli organici. La nuova circolare della Direzione Generale per il Personale Militare – PERSOMIL mette nero su bianco i requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. E il risultato è chiaro: per il personale militare l’asticella si alza ancora.
Cessazioni dal servizio permanente: cosa prevede la circolare PERSOMIL
La circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha per oggetto le cessazioni dal servizio permanente e l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2027-2028.
Il documento richiama le precedenti circolari con cui erano già state impartite le disposizioni applicative relative agli adeguamenti dei requisiti pensionistici per gli anni dal 2019 al 2026.
La nuova disciplina prende atto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di Bilancio 2026, in particolare l’articolo 1, commi 180, 181 e da 185 a 190. Sono inoltre richiamati il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 19 dicembre 2025, e la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
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Pensioni militari 2027-2028: arrivano nuovi requisiti
La circolare PERSOMIL fornisce le indicazioni integrative sui requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare nel biennio 2027-2028.
Il quadro riguarda sia le pensioni di anzianità, cioè le cessazioni anticipate dal servizio permanente, sia le pensioni di vecchiaia, legate ai limiti d’età previsti in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza.
La Direzione Generale precisa inoltre che restano salve eventuali successive indicazioni collegate al DPCM previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2026, non ancora emanato.
Pensione anticipata militari dal 1° gennaio 2027: i requisiti
Per le pensioni di anzianità, cioè la cessazione anticipata dal servizio permanente, dal 1° gennaio 2027 il personale militare potrà accedere al trattamento pensionistico se in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti.
Il primo canale prevede una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese. In questo caso, il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce dopo il decorso della cosiddetta finestra mobile di 12 mesi.
Il secondo canale consente l’uscita con una anzianità contributiva pari a 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall’età anagrafica. Anche in questo caso è prevista la finestra mobile di 12 mesi, alla quale si aggiunge un ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi.
Il terzo canale riguarda chi ha conseguito entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%. In questo caso è richiesta un’età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese, con decorrenza del trattamento dopo la finestra mobile di 12 mesi.
Pensione anticipata militari dal 1° gennaio 2028: ulteriore aumento
Dal 1° gennaio 2028 i requisiti aumentano ulteriormente.
Per il primo canale di accesso alla pensione anticipata saranno necessari almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi. Resta la finestra mobile di 12 mesi per la corresponsione del trattamento pensionistico.
Per il secondo canale serviranno 41 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica. Anche qui si applicano la finestra mobile di 12 mesi e l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi.
Per il terzo canale, quello relativo alla massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, sarà necessaria un’età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi, con applicazione della finestra mobile di 12 mesi.
Pensione di vecchiaia militari: cosa cambia per i limiti d’età
La circolare interviene anche sulle pensioni di vecchiaia, cioè sui casi in cui il personale raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e, a quella data, non abbia già maturato i requisiti per la pensione di anzianità.
Per questi casi, il requisito anagrafico viene incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026.
Dal 1° gennaio 2027 l’incremento sarà di 1 mese, per un totale di 13 mesi rispetto al limite di età ordinamentale.
Dal 1° gennaio 2028 l’incremento sarà di 3 mesi, per un totale di 15 mesi rispetto al limite di età ordinamentale.
Restano comunque fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 78/2010, cioè la cosiddetta finestra mobile, e le indicazioni già fornite nelle precedenti circolari in materia di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Legge di Bilancio 2026: l’incremento aggiuntivo dal 2028
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda l’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2026.
La circolare evidenzia che è previsto un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, in via aggiuntiva rispetto a quanto previsto dai commi da 185 a 194 dello stesso articolo 1.
L’incremento aggiuntivo è pari a 1 mese per l’anno 2028, a 1 ulteriore mese per l’anno 2029 e a 1 ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030.
La circolare precisa però che resta fermo quanto stabilito dal comma 181, che rinvia a un successivo decreto.
Il DPCM non ancora emanato e le professionalità escluse o parzialmente escluse
Il comma 181 della legge di Bilancio 2026 prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora emanato, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Questo DPCM dovrà individuare le specifiche professionalità per le quali, in ragione delle peculiarità dell’impiego, l’incremento aggiuntivo previsto dal comma 180 potrà non trovare applicazione oppure potrà applicarsi solo parzialmente.
Si tratta di un passaggio non secondario, perché proprio qui si giocherà una parte importante della differenziazione tra funzioni, ruoli e impieghi operativi.
Aspettativa per riduzione di quadri: la disciplina si applica anche agli Ufficiali
La circolare chiarisce che le disposizioni sui nuovi requisiti pensionistici si applicano anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell’articolo 909 del decreto legislativo n. 66/2010.
Anche in questo caso occorre tenere conto delle indicazioni fornite sui requisiti di accesso alla pensione per il biennio 2027-2028.
Il nodo politico e operativo: più mesi in servizio, meno margine per chi lavora in uniforme
La formula tecnica è quella dell’adeguamento alla speranza di vita. Ma nel comparto Difesa e sicurezza il tempo non pesa come in un ufficio qualunque. Qui ogni mese in più può significare personale più anziano nei ruoli, uscite posticipate, ricambio rallentato e una pressione ulteriore su un sistema che vive di efficienza fisica, disponibilità operativa e prontezza immediata.
Allungare l’età pensionabile del personale militare non è una misura neutra: è una scelta che incide sulla macchina operativa dello Stato. E chiamarla semplicemente “adeguamento” rischia di suonare come l’ennesimo modo burocratico per rendere più digeribile una realtà indigesta: chi garantisce sicurezza e difesa viene ancora una volta trattenuto più a lungo, mentre la specificità del comparto resta appesa a un decreto non ancora emanato.
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