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PENSIONI 2015: LE NOVITA’ PER POLIZIOTTI E MILITARI

L’ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1
commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “ex retributivi
puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il
divieto di cumulo tra la quota di pensione “retributiva” e la quota pro-rata
“C-contributiva”. In particolare, si stabilisce che per tutti i lavoratori “ex
retributivi puri” l’assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota
contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il
vecchio sistema retributivo.  

C’è da dire che la riforma Fornero consentiva agli operatori
del comparto sicurezza e difesa “ex retributivi puri”
 non solo di
aggiungere alla quota “retributiva” di pensione anche la quota “C” pro-rata dal
01.01.2012 (come per il resto dei lavoratori), ma anche, qualora rimasti in
servizio sino al limite ordinamentale, anche il c.d. moltiplicatore X5[1] di cui
all’art. 3 comma 7 del d. lgs n. 165/1997 (polizie civili e, per opzione GDF e
CC) o il ricalcolo del trattamento pensionistico con il coefficiente legato
all’età alla fine dell’ausiliaria (Forze Armate e, per opzione, GDF e CC). Una
circostanza particolare che rendeva, per i soggetti in questione,  molto
conveniente rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite
ordinamentale
.
Quindi, per tutti gli operatori del comparto “ex retributivi” che hanno
già maturato la “massima anzianità contributiva” dell’80% al 31.12.2011
, il
calcolo è presto fatto: la quota “C” e l’eventuale riconoscimento del
moltiplicatore X5 
(o dei benefici previdenziali dell’ausiliaria) spariscono,
ovvero dal 01.01.2015 non verranno più riconosciuti.
Mentre per tutti gli operatori del comparto “ex retributivi” che
raggiungono
 la “massima anzianità contributiva” dell’80% dopo
01.01.2012
, applicando alla lettera il comma 707, si dovrà
calcolare la pensione secondo due sistemi: 
quello misto (retributivo
sino al 31.12.2011 e contributivo pro-rata dal 01.01.2012) e quello
“retributivo puro” sino al raggiungimento (si badi bene solo “ipoteticamente”)
della massima anzianità contributiva 80% per poi applicare quello meno
favorevole
. Un’applicazione che penalizzerebbe in maniera a mio avviso
ingiustificata ed irragionevole il personale del comparto che ha raggiunto la
massima anzianità contributiva dell’80% dopo il 31.12.2011 ed è stato costretto
(dalla riforma Fornero) a rimanere in servizio almeno sino al raggiungimento
dei 35 anni di servizio effettivo (40 di contribuzione utile). Con queste modifiche,
infatti, questi soggetti sono costretti (senza facoltà di scelta al contrario
di chi ha maturato l’80% prima del 31.12.2011) a lavorare più a lungo senza
ricevere nessun beneficio pensionistico dopo il raggiungimento (ipotetico) del
80%. E’ forse il caso che l’INPS in sede di applicazione della legge di
stabilità 2015, ne tenga conto.
Quindi, a seguito delle novità introdotte dall’ultima legge di stabilità,
per gli operatori del comparto “ex retributivi puri” risulta
molto meno conveniente rimanere in servizio 
(soprattutto se ha già
acquisito ogni tipo di diritto economico: promozioni, assegni di funzione,
omogeneizzazioni, ecc.), atteso che si pagano contributi che non producono
effetti sul trattamento pensionistico e che l’unico sostanziale
beneficio rimasto è quello relativo al TFS
, per effetto degli anni in più
di lavoro e, solo se si va in pensione per limiti di età[2],
dell’eventuale applicazione della c.d. “maggiorazione del 15% ex sei scatti”[3]. Per dare
un’idea, per un Luogotenente, stiamo parlando di 1.700,00 € in più per ogni
anno di contribuzione e di circa 10.000,00 € per la maggiorazione del 15%,
sulla buonuscita. 
Per tutti coloro che sono (e già erano prima della riforma Fornero) in
regime “misto” o “contributivo puro” (non interessati dalle novità introdotte
con l’ultima legge di stabilità), rimane, comunque, conveniente rimanere in
servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale, sia dal punto di
vista del TFS che del trattamento pensionistico. 
Rimangono comunque dubbi sulla costituzionalità delle modifiche
introdotte dall’ultima legge di stabilità, atteso che la stessa potrebbe violare
due principi in precedenza presi in considerazione dalla Corte Costituzionale:
1) la corrispondenza e la proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed i
contributi versati; 2) l’affidabilità del cittadino nella sicurezza giuridica
con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Ci
saranno probabilmente ricorsi, anche se, visti le recenti sentenze della Corte
Costituzionale sul congelamento stipendiale e la costituzionalizzazione del
pareggio di bilancio, i risultati sono tutt’altro che scontati.

Intanto, nelle more dell’emanazione delle circolari attuative, l’INPS (mex.
211/2015) ha disposto che la liquidazione delle pensioni dei lavoratori ex
INPDAP “ex retributivi puri” venga liquidato (provvisoriamente[4]),
indicando nei provvedimenti di liquidazione la dicitura “In
considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione
dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione
è da considerarsi provvisoria”.
La legge di stabilità ha altresì previsto che il divieto di cumulo si
applica anche ai lavoratori già in quiescenza, fatto che
comporta il ricalcolo “in pejus” del trattamento pensionistico 
già
liquidati e già in godimento, con la soppressione della quota “C” e
dell’eventuale “moltiplicatore X5 ed il recupero, con effetto
retroattivo a partire alla mensilità di gennaio 2015
, dei
relativi importi eventualmente già percepiti. Per cui, occhio al
cedolino! 

[1] In sostanza l’ultimo anno di contribuzione viene moltiplicato per
cinque, ovvero ai fini del calcolo della quota contributiva è come si fosse
lavorato per altri 5 anni.
[2] O almeno a meno di sei mesi da quella data, per effetto
dell’arrotondamento all’anno consentito per il calcolo del TFS.
[3] Il beneficio dei “sei scatti” ovvero della maggiorazione del 15% si
acquisisce solo se si va in pensione per inabilità, decesso o per limiti di
età.

[4] Senza precisare come (con o senza le nuove regole). C’è quindi da
aspettarsi un’applicazione diversa tra i vari Reparti e le varie Direzioni
Provinciali dell’INPS.

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