Avvocato Militare

Orario di lavoro: disciplina delle prestazioni di lavoro rese nel giorno destinato al riposo settimanale

La vicenda trae origine da un’istanza a suo tempo presentata all’amministrazione da alcuni carabinieri per ottenere la corresponsione del compenso straordinario per tutte le ore di servizio prestate in eccedenza assumendo di aver reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza, ritenendo che non fosse possibile la retribuzione del lavoro straordinario per il servizio reso in giornate destinate al riposo, avendo i militari comunque già beneficiato del recupero del riposo non fruito.

Avverso il diniego i militari hanno proposto ricorso al TAR, lamentando la violazione dell’art. 54, comma 3, del DPR n. 164/2002 e chiedendo, previo annullamento degli atti gravati, l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario di servizio svolto, a far data dal 15 agosto 2002, ovvero dalla data dell’incorporazione di ciascuno, se successiva, in giornate destinate al riposo settimanale o festivo infrasettimanale a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, indipendentemente dalla successiva concessione del riposo compensativo.

Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri resistevano in giudizio, chiedendo il rigetto delle istanze avanzate dai ricorrenti sulla base del disposto di cui all’articolo 1, comma 476, l. 147/2013.

Il Tar Marche richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 132/16, rigettava il ricorso.

I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato i cui giudici hanno ribadito che “la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.” 

La Corte Costituzionale – ha ribadito il Consiglio di Stato – con sentenza n. 132 del 10 giugno 2016, ha ritenuto detta disposizione costituzionalmente legittima. Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, l’intervento legislativo ha avuto una reale portata interpretativa, avendo esso il compito di dirimere un’incertezza e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale.

Sulla scorta di tale pronuncia, già con sentenza n. 1705 del 12 aprile 2017, il Consiglio di Stato, sez. IV, mutando il proprio precedente orientamento del 2012, ha statuito: “il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario“.

Il comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha quindi statuito che al personale chiamato a prestare servizio nelle giornate in oggetto:

compete l’indennità di compensazione (qualora ne ricorrano i presupposti);

deve essere garantito il diritto/ dovere al recupero riposo;

viene accordato il compenso per lavoro straordinario solo per la prestazione eccedente l’ordinario turno di lavoro;

 

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