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NON SONO PIU’ APPLICABILI LIMITI DI ALTEZZA PER RECLUTAMENTO MILITARI E FORZE DI POLIZIA

Chi vuole diventare poliziotto non deve più preoccuparsi dell’altezza, ma deve tenere d’occhio la bilancia. È quanto prevede il regolamento approvato venerdì 31 luglio dal Consiglio dei ministri in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nei vigili del fuoco.

Il regolamento – in base alla legge dello scorso 2 gennaio – indica, al posto del requisito dell’altezza, i parametri fisici «della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva» che i candidati dovranno avere per poter indossare una divisa. «Si è deciso quindi – indica il comunicato del Consiglio dei ministri – di non precludere l’accesso alle forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione dei soggetti in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d’istituto».

Il Tar Lazio con sentenza nr. 8712/2017 del 12 ottobre 2017 ha accolto il ricorso di un aspirante poliziotta esclusa dal concorso pubblico per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato, bandito con D.M. 17 dicembre 2015, per carenza del requisito dell’altezza minima (cm 1,61), previsto, per le candidate di sesso femminile, dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 1, lett. b), nonché gli atti a esso presupposti, essendo risultata la sua statura di cm 158,0.

“A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Ciò posto il Collegio ha rilevato che giurisprudenza ormai consolidata ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività.

In particolare è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, ditalchè la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 .”

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