Non è reato oltraggiare le forze di polizia se le offese sono udite solo dagli operanti. Cassazione: “Luogo pubblico ed almeno due persone”
Per incolpare qualcuno di oltraggio a pubblico ufficiale non basta offendere, ma l’offesa dev’essere sentita anche da altre persone. È, in estrema sintesi, la conclusione a cui arriva la Corte di Cassazione, in due recenti sentenze, di gennaio e maggio 2020. In entrambi i casi gli operanti sono carabinieri che durante un intervento sono destinatari di frasi oltraggiose. Secondo la Corte di Cassazione le fattispecie esaminate non integrano il reato di oltraggio. Vediamo il perché.
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Stralcio sentenza gennaio 2020. “Deve premettersi che la fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen. richiede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo che le offese possano essere udite da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell’ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Ben si comprende in tale quadro che le persone presenti, almeno due, devono essere diverse da quelle destinatarie della condotta oltraggiosa, non sussistendo altrimenti quelle condizioni esterne all’operato
Lart. 341-bis, cod. pen. che non si limita a tutelare genericamente l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, ma mira in ultima analisi ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, come detto, in relazione alle sfavorevoli condizioni esterne all’operato del pubblico ufficiale. Detto altrimenti, nel caso in esame non è stata rappresentata la concreta sussistenza di quella condizione esterna, che sola consente di ritenere integrato il fatto.”
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Stralcio sentenza maggio 2020. “Occorre evidenziare che, se per la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie, è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma citata. Nel caso in esame, invece, non viene evidenziata la presenza delle stesse. Infatti, la sentenza di primo grado asserisce apoditticamente che le offese sono state pronunciate alla presenza di più persone. Invece, la Corte di appello evidenzia la presenza di più persone alla finestra ma non precisa su quali basi si potesse ritenere che queste fossero in grado di percepire le espressioni oltraggiose e, pertanto, la sua sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.”