Mini-IMU: norme anche per il personale delle Forze di Polizia
Con il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, contenente “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia” pubblicato in G.U. n. 281, il Governo ha deciso di abolire una parte della seconda rata relativa all’IMU.
I fabbricati per cui è abolita la prima rata sono indicati nell’art. 1 del decreto:
1) gli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85. Si tratta dell’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
4) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) gli immobili appartenenti al personale delle forze dell’ordine. In particolare, l’art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede: “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9), che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia”.
6) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
7) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
L’abolizione della seconda rata IMU può riguardare inoltre anche altre tipologie di immobili, purché i Comuni le abbiano equiparate all’abitazione principale nei propri regolamenti comunali:
– immobili sfitti di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di cura o di ricovero a condizione che gli stessi non risultino locati;
– unità immobiliari posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero a condizione che non risultino locati.
Al comma 5 dell’art. 1 del decreto, è previsto che: “L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”.
Il termine del 16 gennaio è stato successivamente spostato al 24 gennaio dalla Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 680 Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Dalla norma affiora dunque che, per quei comuni che hanno deliberato delle aliquote IMU sulle abitazioni principali superiori rispetto all’aliquota base dello 0,40% (in effetti l’aliquota poteva essere aumentata fino ad un tetto massimo dello 0,2%), i contribuenti sono tenuti a versare la differenza, nella misura del 40%, entro il 24 gennaio 2014. Di conseguenza il contribuente che ha un immobile che ricade in un Comune che nel 2013 ha deliberato l’aumento dell’aliquota di base per l’abitazione principale (tra lo 0,40% e lo 0,60%) sarà costretto ad effettuare un doppio calcolo. Deve calcolare l’imposta IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la delibera del Comune, poi deve effettuare lo stesso calcolo ma utilizzando le aliquote e le detrazioni di base. Successivamente è necessario effettuare la differenza tra i due calcoli, e sulla differenza d’imposta deve calcolare il 40% che andrà versato entro il termine sopra indicato.
Per comprendere se si rientra in uno dei comuni in cui bisogna pagare la “Mini IMU”, il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul sito un elenco di tutte le città in cui è stata approvata la delibera in cui si ufficializza l’addizionale IMU sulla seconda rata della prima casa.