Pensioni

Militari: Ricalcolo pensione anche con meno di 15 anni al 31/12/1995

Nuovi sviluppi in merito all’interpretazione dell’articolo 54 del DPR. 1092/73 riguardante il calcolo dell’assegno pensionistico per il personale delle Forze Armate. Infodifesa, ormai 4 anni fa, svelò al mondo militare come poter beneficiare di un aumento pensionistico considerevole (sino al 10%) spiegando come L’INPS nel calcolo delle pensioni dei personale militare non applicava le aliquote di calcolo previste dalla legge. La problematica era legata al periodo di servizio fino al 31 dicembre 1995 (anno nel quale le normative sulle pensioni sono state stravolte) in quella nebulosa amministrativa dove si è compressi tra la “retributiva” e la “contributiva”.

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Grazie al contributo di Infodifesa moltissimi militari hanno potuto beneficiare dell’aumento pensionistico, molti dei quali, ci giunge notizia, ormai sono ormai destinatari del ricalcolo senza ricorso ma con semplice diffida.

Già a partire dal 2019, la giurisprudenza contabile ha iniziato ad accogliere i ricorsi dei militari anche con meno di 15 anni di servizio al 31/12/1995 che reclamavano il ricalcolo e l’attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota annua del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995. Sono numerose ormai le sentenze che hanno accolto il ricorso di carabinieri e finanzieri in congedo che avevano richiesto la riliquidazione della pensione.

I ricorrenti hanno sottolineato che l’interpretazione da dare all’art 54 sia più espansiva: anche chi ha meno di 15 anni, quindi, dovrebbe godere di un calcolo più vantaggioso grazie ad un’aliquota di rendimento del 2,93% per gli anni di servizio facenti riferimento al metodo retributivo.

Scrivono i giudici: “L’INPS nel caso di specie è partito dall’aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno, ovvero il 35% ex art..44, l’ha divisa per quindici anni ottenendo così una percentuale da applicare per ciascun anno di servizio e la dodicesima parte di detta aliquota, per i mesi. In altri termini applicherebbe l’aliquota del 2,33 % annua, che matura fino al 35 % per i 15 anni.

Nel vuoto normativo la giurisprudenza ritiene il criterio di calcolo corretto, ma tale procedimento deve muovere dalla percentuale del 44% prevista dall’art. 54, anziché da quella del 35 % utilizzata dall’INPS “Se per il personale civile in effetti l’aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’ art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15).  Quindi il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si deve applicare l’aliquota del 44% ex art. 54 D.P.R. benché nei termini sopra spiegati, ovvero prendendo l’aliquota del 44% come base di calcolo del trattamento e dividendola per i 15 anni, quindi con applicazione della percentuale del 2,93% per ciascun anno utile ante 31.12.1995“.

In virtù delle recenti sentenze delle Corti dei Conti Toscana, Sardegna e Sicilia è quindi possibile ottenere il ricalcolo della pensione, anche se non si sono raggiunti i 15 anni di anzianità al 31 dicembre 1995.

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