CuriositàGuida Amministrativa

Militari e Poliziotti possono svolgere un secondo lavoro?

Può un appartenente delle Forze Armate o della Polizia svolgere un’attività al di fuori dell’orario di lavoro? In alcuni casi sì, ma è necessaria un’autorizzazione e bisogna rispettare alcuni limiti. Non è così raro come si potrebbe credere che un appartenente alle Forze Armate svolga un secondo lavoro, specialmente come autonomo. A tal proposito in questa guida vedremo cosa bisogna fare per svolgere un secondo lavoro senza rischiare di essere sanzionati dalla propria amministrazione.

Le attività autorizzate per i militari sono quelle che non danneggiano gli interessi tutelati dalle norme in divieto e devono essere:

  • Compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio;
  • Svolte al di fuori dell’orario di servizio;
  • Effettuate senza continuità e assiduità, senza eccessivo impegno temporale, in modo da non ostacolare l’attività lavorativa e il rendimento del servizio militare;
  • Isolate e sporadiche, purché consistano in prestazioni singole, ben identificate e circoscritte nel tempo.

Sono anche incompatibili, oltre alle attività che non soddisfano le suddette condizioni, le iscrizioni agli albi professionali quali:

  • avvocati;
  • geometra;
  • attuario;
  • perito industriale.

È consentita invece l’iscrizione all’albo, ma esclusivamente nella sezione riservata ai non esercenti, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei geologi.

A tal proposito ci sono alcune fattispecie di attività particolari per le quali è sempre necessaria l’autorizzazione: questo, ad esempio, vale per le società agricole a conduzione familiare (mentre l’attività imprenditoriale in agricoltura svolta in maniera professionale è incompatibile con l’impiego nelle Forze Armate).

Lo stesso vale per l’incarico di professore a contratto presso le Università, così come per l’attività di amministratore di condominio (questa è compatibile solo se viene svolta per curare i propri interessi, ovvero esclusivamente per il condominio in cui si è residenti).

 

Secondo lavoro Forze Armate: attività compatibili senza autorizzazione

Come anticipato, per svolgere un secondo lavoro è necessaria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. In realtà questa non è sempre richiesta, visto che se ne può fare a meno per le seguenti attività extraistituzionali:

  • attività a titolo gratuito;
  • incarichi retribuiti con riviste, giornali ed enciclopedie;
  • utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • partecipazione ad eventi e seminari (evento pubblico caratterizzato in prevalenza dall’aspetto divulgativo, confronto e dibattito);
  • formazione diretta a dipendenti pubblici;
  • attività sportiva dilettantistica e quindi a titolo gratuito. Si può comunque avere diritto a premi, rimborsi spese e indennità di trasferta;
  • socio in società costituita a fine di lucro ma per la quale non si svolge alcuna attività lavorativa;
  • attività artistiche, culturali e ricreative.

 

Secondo lavoro: attività compatibili con autorizzazione

È bene specificare che le suddette attività vanno comunque comunicate al Comandante del Corpo e devono essere compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio.

L’art. 896 del COM stabilisce che “I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.

Gli incarichi autorizzati possono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio e devono essere compatibili con lo stato di militare, previa autorizzazione.

Le attività retribuite per le quali è sempre necessaria l’autorizzazione sono:

  •  Società agricole a conduzione familiare (mentre l’attività imprenditoriale in agricoltura svolta in maniera professionale è incompatibile con l’impiego.

 

Come richiedere l’autorizzazione

L’autorizzazione alla propria amministrazione per poter svolgere l’attività extraistituzionale va richiesta ogni anno, in modo da aggiornare costantemente l’Anagrafe delle Prestazioni.

L’istanza va presentata in carta semplice al D.G.P.M. – III Reparto – 9° Divisione.

Per il personale appartenente al ruolo di Appuntati e Carabinieri il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

In allegato alla richiesta di autorizzazione va presentato:

  •  Parere motivato dei superiori gerarchici;
  •  Dichiarazione probatoria rilasciata dal soggetto individuale o collettivo per il quale si intende prestare la propria attività nella quale vanno indicate informazioni come “natura dell’attività”, “data di inizio e fine” e “importo presunto del compenso per la prestazione occasionale”.

Una volta pervenuta la richiesta sarà l’amministrazione, dopo aver valutato tutti gli elementi a disposizione, a decidere se concedere o meno l’autorizzazione.

FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE

Per il personale appartenente al ruolo di Appuntati e Carabinieri il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

In allegato alla richiesta di autorizzazione va presentato:

  • parere motivato dei superiori gerarchici;
  • dichiarazione probatoria rilasciata dal soggetto individuale o collettivo per il quale si intende prestare la propria attività nella quale vanno indicate informazioni come “natura dell’attività”, “data di inizio e fine” e “importo presunto del compenso per la prestazione occasionale”.

Una volta pervenuta la richiesta sarà l’amministrazione, dopo aver valutato tutti gli elementi a disposizione, a decidere se concedere o meno l’autorizzazione.

Per maggiori approfondimenti sulla normativa concernente il secondo lavoro per il personale militare consigliamo di scaricare la circolare III, 9ᵃ, 5ᵃ emanata dal Ministero della Difesa dove trovate tutte le regole da seguire per non incorrere in sanzioni disciplinari che possono portare anche alla cessione del servizio permanente per decadenza.

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