MILITARI E FORZE DI POLIZIA: DISPARITA’ SUGLI ARRETRATI ALLA DIRIGENZA, L’ASSEGNO DI VALORIZZAZIONE DIRIGENZIALE NON E’ STATO RICONOSCIUTO
“Lo stipendio tabellare convive, per il periodo in
cui i funzionari prestano la loro attività in Italia, con la retribuzione
di posizione e quella di risultato; nel caso di svolgimento delle
funzioni all’estero è prevista la corresponsione di specifiche indennità e
misure di favore, sulle quali non opera la censurata cristallizzazione
stipendiale.” (Sentenza 304/2013 della Corte Costituzionale).
cui i funzionari prestano la loro attività in Italia, con la retribuzione
di posizione e quella di risultato; nel caso di svolgimento delle
funzioni all’estero è prevista la corresponsione di specifiche indennità e
misure di favore, sulle quali non opera la censurata cristallizzazione
stipendiale.” (Sentenza 304/2013 della Corte Costituzionale).
Ebbene la Ragioneria Generale dello Stato, in
funzione di questa recente sentenza della Corte Costituzionale, ha riconosciuto,
analogicamente, la legittima attribuzione dell’indennità di posizione e
dell’indennità perequativa nei riguardi degli Ufficiali che hanno maturato i
requisiti per la relativa titolarità a decorrere dal 2011 con i connessi
arretrati. E’ quanto afferma in una nota il delegato Co.Ce.R. carabinieri
Giuseppe La Fortuna.
funzione di questa recente sentenza della Corte Costituzionale, ha riconosciuto,
analogicamente, la legittima attribuzione dell’indennità di posizione e
dell’indennità perequativa nei riguardi degli Ufficiali che hanno maturato i
requisiti per la relativa titolarità a decorrere dal 2011 con i connessi
arretrati. E’ quanto afferma in una nota il delegato Co.Ce.R. carabinieri
Giuseppe La Fortuna.
Nel trattamento economico principale –
prosegue La Fortuna – sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e
continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di
impiego ed alla qualifica posseduta; nel trattamento economico accessorio
sono viceversa comprese le indennità destinate a compensare impieghi che
comportino particolari disagi e/o responsabilità.
prosegue La Fortuna – sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e
continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di
impiego ed alla qualifica posseduta; nel trattamento economico accessorio
sono viceversa comprese le indennità destinate a compensare impieghi che
comportino particolari disagi e/o responsabilità.
Svincolato dal requisito stipendiale è, quindi,
anche l’assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dal DPCM
23-dicembre-2003, rivolto ad
assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici
dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti (Maggiori
e i Tenenti Colonnelli ) della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze
di Polizia e delle Forze Armate. Di tale assegno, determinato nella misura di
circa €. 1.800,00 annui lordi per tredici mensilità, non vi è menzione nella circolare
di Persomil, a firma del Gen. Gerometta e con la quale si preannunciano gli
arretrati in pagamento ai dirigenti.
anche l’assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dal DPCM
23-dicembre-2003, rivolto ad
assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici
dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti (Maggiori
e i Tenenti Colonnelli ) della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze
di Polizia e delle Forze Armate. Di tale assegno, determinato nella misura di
circa €. 1.800,00 annui lordi per tredici mensilità, non vi è menzione nella circolare
di Persomil, a firma del Gen. Gerometta e con la quale si preannunciano gli
arretrati in pagamento ai dirigenti.
Si tratta di un’inaccettabile disparità di
trattamento – conclude La Fortuna – che coinvolge migliaia di ufficiali non
dirigenti ai quali la Ragioneria dello Stato non ha riconosciuto il relativo
diritto, determinando, in tal modo, indennità di serie A ed indennità di serie
B.
trattamento – conclude La Fortuna – che coinvolge migliaia di ufficiali non
dirigenti ai quali la Ragioneria dello Stato non ha riconosciuto il relativo
diritto, determinando, in tal modo, indennità di serie A ed indennità di serie
B.