Carabinieri

MILITARI, COSTITUIRE ASSOCIAZIONI SINDACALI: ECCO LA CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Riportiamo, in anteprima, la circolare annunciata questa mattina dal Ministro della Difesa nella quale emergono numerosi “paletti” profetizzati in una circolare diramata dall’ufficio Legislazione dell’Arma dei carabinieri.

Al riguardo, va innanzitutto considerato che le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale necessitano, al fine di poter svolgere la loro regolare e ordinata attività in un quadro giuridico omogeneo e coerente con i limiti imposti dalla normativa vigente, del preventivo assenso del Ministro della difesa, previsto dall’articolo 1475, comma l, del COM, trattandosi di una “condizione di carattere generale, valida per ogni associazione, a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere più ampio considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza”.

Nell’esercizio di tale potere autorizzativo si realizza peraltro, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale, il necessario bilanciamento del riconosciuto diritto alla costituzione dei sodalizi in parola e l’adesione agli stessi con il valore supremo di difesa della Patria e assoluta neutralità delle Forze armate, in modo da assicurare, sempre e comunque nell’interesse nazionale, la massima coesione interna e prontezza operativa di queste ultime e del Corpo della Guardia di finanza. In ordine alla tempistica procedimentale, il termine massimo per l’esercizio della prerogativa di assenso è fissato dall’articolo 1038, comma 2, let. a), del Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010 – TUOM) in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ed è sospendibile ai fini istruttori per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, per permettere alle costituende associazioni di regolarizzare eventuali indispensabili adempimenti.

Relativamente all’attività istruttoria, in armonia con quanto avviene per le altre tipologie associative, le istanze dovranno pervenire al Gabinetto del Ministro corredate delle bozze di atto costitutivo e di statuto e dei pareri dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, fondati su valutazioni ampie e complete.

Per l’area tecnico amministrativa, le istanze andranno invece corredate dei pareri della scala gerarchica e del Segretario Generale della Difesa/DNA, mentre, per le associazioni aventi carattere interforze dovranno essere acquisiti i pareri dei Capi di Forza Armata interessati/Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché del Comandante Generale della Guardia di Finanza qualora il sodalizio contempli anche personale appartenente a tale Corpo. Per quanto concerne i requisiti per la legittima costituzione delle associazioni in tratto, si segnala la necessaria coesistenza delle seguenti condizioni soggettive, oggettive e funzionali:

– divieto di avvalersi del diritto di sciopero; divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari’;

– uso di una denominazione idonea ad evidenziarne la natura di associazione professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione;

– adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria, quest’ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dall’art. 994 del COM. Tale limite associativo è ricavabile dal diritto, riconosciuto dalla Corte costituzionale, di costituire non già associazioni sindacali militari latu sensu, ma associazioni professionali militari a carattere sindacale, con ciò rimarcandone la destinazione al solo personale militare in attività di servizio. Del resto il termine “professione”, nella sua più ampia accezione, definisce un’attività lavorativa esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno, mentre l’art. 893 del COM prevede che “il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare”;

– iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado e tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza. Tale condizione è necessaria per evitare, in caso di costituzione di associazioni sindacali di categoria, forme di conflittualità interna alla compagine militare, con conseguente lesione del fondamentale principio di coesione già affermato dalla Corte costituzionale`;

– esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;

– estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura; rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere dunque prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;

– osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione, valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria;

– chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e il funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;

– assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità; rispetto dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’ordinamento.

Restano ferme, a legislazione vigente, le competenze degli organismi della rappresentanza militare.  Le disposizioni previste dalle precedenti direttive rimangono vigenti qualora non in contrasto con la presente circolare.

 

 

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