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Militari arruolati 81/83. Il paradosso italiano: Parità di requisiti ma pensioni diverse. Ecco le ultime novità

InfoDifesa ha sollevato in anteprima la questione dell’art. 54 per la pensione dei militari arruolati negli anni 81/83. Sebbene le iniziali critiche da parte di improvvisati cultori della materia, alcune coraggiose sezioni delle corti dei Conti hanno iniziato ad accogliere i ricorsi.

La problematica rimane comunque ancora aperta, sia perché l’INPS non ha inteso,sinora, intervenire per sanare motu proprio la questione, sia perché altre sezioni, soprattutto nel Centro/Nord Italia, hanno respinto i ricorsi.

Invero una sentenza di appello della Corte dei Conti di Roma ha accolto il ricorso dei militari arruolati 81/83 avverso la sentenza di rigetto della Corte dei Conti territoriale. Nonostante quindi una giurisprudenza d’appello si continuano ad avere pronunce differenti a seconda della Corte che si esprime sulla annosa vicenda.

Una materia così importante non può essere decisa secondo l’orientamento divergente tra le varie regioni, generando il paradosso che a parità di requisiti (e di errori subiti) si godano benefici previdenziali differenti per il solo fatto di essere residente in una regione piuttosto che un’altra.

In particolare riassumiamo il motivo del contendere:

I ricorrenti lamentano di essere destinatari della previsione normativa di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, in virtù della quale “la pensione spettante al Militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo e nello specifico per i Sottufficiali e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri la percentuale di cui sopra è aumentata di 3,60% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

L’inps obietta l’inapplicabilità nel caso in esame della normativa di che trattasi, dal momento che si sostiene che l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio. In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Ecco le ultime pronunce, di accoglimento e di rigetto:

ACCOGLIMENTO

Sezione giurisdizionale Toscana con sentenza 154 del 17/04/2019

“La lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione. La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.

 

Sezione giurisdizionale Piemonte con sentenze 58 e 59 del 17/04/2019

 

In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Ritiene lo scrivente che l’orientamento c.d. aderente al dato letterale sia infondato e che, pertanto, in fattispecie come quella in esame trovi applicazione l’articolo 54 del DPR n. 1092/73.

A tale conclusione milita, infatti, una lettura sistematica dell’articolo 54 e del complesso DPR n. 1092, restando impossibile fornire una lettura interpretativa di un comma del tutto avulsa dal sistema contributivo pensato dal legislatore.

In primo luogo, occorre considerare la struttura del DPR n. 1092: il Titolo III, intitolato “Trattamento di quiescenza normale”, contiene al Capo I la disciplina del personale civile ed al Capo II la disciplina del personale militare.

Ora, applicare al personale militare l’articolo 44 che, collocato all’interno del Capo I, disciplina la pensione spettante al personale civile non ha alcun fondamento logico.

Inoltre, appare difficile considerare la norma di cui all’articolo 54, comma 1, come norma di stretta interpretazione integrante un beneficio circoscritto al militare cessato dal servizio con massimo 20 anni di servizio utile.

RIGETTO

Sezione giurisdizionale Veneto con sentenze 54 e 55 del 16/04/2019, 47 e 51 dell’11/04/219

“il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non e questo il caso, come incontestato)”. (cit. sentenza 6 marzo 2019 n. 10).

E ciò anche perché “Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di anzianità stessa gli varrebbe – non essendo egli cessato – tanto ai fini della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo”.”

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