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Linea dura contro i tatuaggi in Polizia, “Fuori anche se piccoli, sbiaditi ed in fase di rimozione”

Il ricorrente ha partecipato a un concorso per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato.

Superata la prova scritta e sottoposto alla visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, il ricorrente è stato valutato inidoneo per la presenza di tatuaggi.

 

Il ricorrente ha adito il Tar sostenendo che i tatuaggi non sarebbero visibili in quanto coperti da una normale maglietta a maniche corte, che il tatuaggio sul polso sinistro sarebbe di dimensioni irrisorie, 5 cm di lunghezza per 1 cm di larghezza e che i tatuaggi, ormai sbiaditi, sarebbero in corso di completa rimozione, con trattamento avviato prima della convocazione per le prove di idoneità. Infatti un certificato medico allegato al ricorso attesta che il 12 settembre 2019 l’interessato ha effettuato già 4 sedute di trattamento laser per la rimozione di entrambi i tatuaggi.

Dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente risulta visibile, ma sbiadito, il tatuaggio sul polso, di dimensioni ridotte.

Il tatuaggio sul braccio, di dimensioni notevoli, non sembra facilmente visibile con una maglietta a maniche corte e risulta comunque anch’esso sbiadito per effetto del trattamento di rimozione.

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Il Tar ha respinto il ricorso alla luce delle argomentazioni espresse dalla oramai costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si deve riconoscere, precisa il Tar, che la presenza di tatuaggi costituisce legittima causa di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato con la precisazione che, ove si tratti di tatuaggi in zona non coperta dall’uniforme, nessuna rilevanza assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio, sicché l’amministrazione non è in tali casi titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, ma solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise).

 

In questo caso, sottolinea il Tar, trattandosi di un mero accertamento tecnico e, quindi, di esercizio del potere amministrativo totalmente vincolato, è esclusa ogni valutazione del nocumento all’immagine dell’Amministrazione o al decoro della divisa; viceversa, qualora si trattasse di tatuaggi collocati in parte del corpo coperta dall’uniforme, l’Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare e, conseguentemente, a motivare, in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione acquisita dalla cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme. In particolare, il tatuaggio può diventare causa di esclusione – ancorché non collocato in “parti visibili” come innanzi precisate – allorché esso venga considerato “deturpante” per sede e natura, ovvero in virtù del suo “contenuto”.

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In questa diversa ipotesi, l’esclusione, dunque, non è vincolata quale conseguenza dell’esito di un mero accertamento tecnico, ma rappresenta l’eventuale misura adottata all’esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità nei limiti del difetto di motivazione ovvero dell’eccesso di potere per manifesta illogicità.

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata dal Ministero dell’interno, risulta incontrovertibilmente la visibilità di entrambi i tatuaggi, ancorché in corso di rimozione e la posizione di essi in parti del corpo non coperte dall’uniforme.

D’altra parte, conclude il Tar, la giurisprudenza largamente maggioritaria del Consiglio di Stato ha solitamente negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, facendo applicazione dei principi del “tempus regit actum” e della “par condicio” tra i candidati, per cui l’accertamento dei requisiti di idoneità deve avere riguardo al momento dell’espletamento delle relative prove, essendo irrilevante la successiva scomparsa dei tatuaggi.

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