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L’AUSILIARIA? NON SI TOCCA. A CHIARIRLO E’ IL COMANDO GENERALE DELL’ARMA

Si allenta la stretta sui vertici delle Forze armate. I militari in pensione, e richiamati in servizio (attraverso l’istituto del collocamento in ausiliaria) non dovranno lasciare l’incarico. Per tutti gli altri pubblici dipendenti, invece, la deadline rimane fissata al prossimo 31 ottobre, con l’obiettivo di favorire il ringiovanimento dell’amministrazione pubblica.
Erano in molti a preoccuparsi del recente DL 90/2014 “Pubblica Amministrazione” in particolare sull’istituto dell’ausiliaria. Alcuni erano arrivati ad ipotizzare che il Gen. Gallitelli sarebbe andato in congedo il 31 ottobre 2014, lasciando dunque anticipatamente l’incarico. Nulla di tutto questo. A chiarirlo è il Comando Generale dell’Arma con una nota esplicativa:
Il divieto di “trattenimento in servizio” per il personale in quiescenza (art.1 del cit. DL), non riguarda il personale
militare, essendo limitato solo a quello civile delle PA e ai magistrati. 
Ne deriva che rimane invariato l’istituto  del collocamento in ausiliaria (artt. 992 e 993 del Codice dell’Ordinamento Militare), ossia quella posizione del congedo nella quale il personale militare tutto, a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, può essere richiamato in servizio per un massimo di cinque anni – percependo un’indennità che si aggiunge alla pensione – se in possesso della richiesta idoneità psico-fisica e se disponibile al richiamo, con lo scopo
principale di soddisfare straordinarie necessità funzionali della Difesa
.
Quindi che fine hanno fatto i buoni propositi del governo? Ecco il comunicato che accompagnava la proposta: Stop
ai posti occupati da chi può già andare in pensione
. Una generazione di giovani lavoratori ha già pagato fin troppo la mancanza di opportunità di mettersi alla prova e di assumersi le proprie responsabilità.
Queste erano le premesse poste dal Governo, far saltare uno dei “freni” che fino ad ora hanno bloccato l’accesso o la carriera di tanti giovani promettenti nei settori più svariati della Pubblica Amministrazione, liberando anche risorse
per nuove assunzioni.
Al fine di garantire l’efficienza e l’operatività  del  sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui  al  comma  1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli  992  e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31  dicembre 2015.
 
Questo è quanto si legge nel testo della legge. Garantire efficienza ed operatività

 

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