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La figlia ha gravi problemi di salute ma il Comando nega trasferimento a un Finanziere. Il TAR condanna l’amministrazione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale di diniego di autorizzazione a presentare domanda di trasferimento definitivo per situazioni straordinarie, presentando ricorso al TAR.

La decisione del TAR

In via preliminare, si osserva che il Testo Unico sulla mobilità del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri espressamente contempla ipotesi del tutto eccezionali, connotate da estrema delicatezza o gravità, in cui i militari della Guardia di Finanza possono adire i vari livelli gerarchici locali, investendoli delle proprie problematiche al fine di produrre un’istanza per “situazioni straordinarie”.

Nel documento è previsto che “Attese le specificità dell’istituto in esame è indispensabile che i diversi livelli gerarchici interessati non si limitino esclusivamente all’esame della documentazione prodotta dai militari, ma acquisiscano cognizione personale e diretta delle problematiche esposte, mediante il conferimento con l’interessato, evidenziando nel carteggio relativo all’istruttoria ogni elemento ritenuto utile ai fini della compiuta ricostruzione del contesto esaminato” e che “La gerarchia locale di ogni livello, in virtù dei doveri sanciti dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dovrà farsi carico delle problematiche del personale dipendente, sottoponendo alle Autorità competenti a decidere, dopo una critica e ponderata valutazione delle singole posizioni, esclusivamente quei casi ritenuti meritevoli di considerazione. Tale attività istruttoria nasce dall’esigenza di garantire un confronto oggettivo delle posizioni che non vada a incidere negativamente sulle aspettative di quel personale che, versando in condizioni di bisogno effettivamente straordinarie, necessita di una risposta concreta e urgente da parte dell’Amministrazione. In tale contesto, pertanto, appare necessaria un’obiettiva e responsabile analisi da parte dei Comandanti ai vari livelli, i quali dovranno procedere a una approfondita valutazione dei singoli casi, ispirata da buon senso ed esperienza comune, scevri da qualsivoglia condizionamento”.

Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio, è emersa chiaramente la particolare condizione di salute in cui versa la figlia del ricorrente.

L’art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992 precisa che “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Lo stesso parere medico-legale datato 21 dicembre 2020, del Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte, riconosce “a carico della figlia del militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico così come rilevato dal verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap in data 15/10/2020”.

Ciò nonostante, nel primo provvedimento impugnato, dopo aver riportato quanto riconosciuto nel parere, si afferma che il Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte non avrebbe riconosciuto “pertanto, la connotazione di gravità”, mentre nel provvedimento di conferma si afferma che il Capo Ufficio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo del Piemonte, nel valutare il quadro patologico a carico della figlia dell’istante “non ha evidenziato profili di gravità tali da esigere l’assoluta indispensabilità – intesa come presenza necessaria, costante ed insostituibile – del richiedente presso l’attuale domicilio ove la consorte si è trasferita, unitamente ai figli”.

Anche la difesa erariale, nella memoria difensiva, riconosce che la situazione rappresentata dal militare figura, per alcuni aspetti, particolarmente delicata (con riferimento alle condizioni di salute della figlia), salvo poi precisare che però “non è risultata eccezionale”.

Il Collegio, alla luce della documentazione depositata in giudizio, ritiene che l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati, tra l’altro, con specifico riferimento alle delicate condizioni di salute della figlia del ricorrente e, in particolare, nella parte in cui prendono in considerazione il parere medico-legale il quale, si ribadisce, riconosce “a carico della figlia del militare, un quadro patologico di un certo rilievo clinico”.

Per quanto riguarda, poi, la carenza di organico, il Collegio evidenzia “che siffatte congiunture sfavorevoli, rappresentano, tuttavia, delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo la carenza di organico un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha quindi accolto il ricorso condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00

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