GLI EFFETTI DEL RIORDINO DELLE CARRIERE SULLA PENSIONE: CIRCOLARE PREVIMIL
Pubblichiamo, in anteprima, la circolare esplicativa della Direzione Generale della Previdenza militare sui riflessi pensionistici del riordino dei ruoli e delle carriere.
Sui Supplementi Ordinari n. 29 e 30 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 22 giugno 2017, n. 143, sono stati pubblicati, rispettivamente, il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 recante: “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” e il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) secondo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. In particolare, dalle previsioni contenute negli articoli 1, 10 e 11 del primo provvedimento discendono significative novità anche sullo statuto previdenziale militare che rendono necessario esplicitare meglio quanto già anticipato dalla Direzione Generale con il foglio a seguito prot. n. 0112044 del 15 settembre 2017. Al riguardo, si forniscono le indicazioni circa i riflessi pensionistici prodotti dalle specifiche disposizioni di interesse, con riserva di eventuali e più puntuali istruzioni non appena concluso l’approfondimento degli effetti complessivi che il “riordino” produce sulle posizioni pensionistiche degli amministrati.
CONTENUTI DELLA NOVELLA
- TRATTAMENTO PENSIONISTICO
- Montante contributivo
Con l’art. 10, comma 2, è stata disposta la modifica dell’art. 3, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
La norma ha esteso alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
Infatti, il personale militare che è collocato nella posizione dell’ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017 ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (compreso il personale che, per effetto dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è confluito in siffatto regime previdenziale, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2012, pur provenendo dal sistema retributivo) può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l’incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997.
Ne consegue che i requisiti necessari per usufruire del diritto di opzione sono gli stessi richiesti per il collocamento nella posizione dell’ausiliaria. Pertanto, l’opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:
- per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
- a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
- a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
- a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall’art. 2229, comma 1 del C.O.M.); Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2229 C.O.M., tale collocamento in ausiliaria è “equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età”;
- a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all’art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di conversione, ipotesi di cessazione anch’essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.
Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico- fisici per accedere o permanere in ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l’istituto dell’incremento figurativo di cui al citato art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997.
b. Criteri di calcolo della quota incrementale a seguito dell’opzione
Quanto alle modalità e ai criteri di calcolo della cosiddetta quota “C”, in presenza dell’opzione per il beneficio della maggiorazione incrementale di cui al menzionato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, si procederà applicando il previsto coefficiente di trasformazione, all’atto della cessazione dal servizio, al montante individuale di contribuzione, risultante dalla somma:
– dell’effettivo accantonamento contributivo connesso alle retribuzioni percepite dagli interessati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2012 e l’ultimo giorno di servizio per i cd. pro-rata ovvero dall’1.1.1996 per i destinatari del regime misto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
– dell’incremento corrispondente a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo del 33%.
I Centri pensionistici di Forza Armata, nella prevista fase transitoria, a seguito degli eventuali provvedimenti di revoca del collocamento in ausiliaria del personale militare che si avvalga dell’“opzione”, vorranno procedere alla revoca del trattamento provvisorio di pensione, comprensivo della relativa indennità di ausiliaria, avendo cura di conservare agli atti la formale rinuncia degli interessati ai benefici economici e pensionistici, correlati all’ausiliaria, già maturati ed al trasferimento della partita pensionistica alle competenti sedi territoriali dell’INPS, secondo le modalità informatizzate previste per il personale militare che cessa direttamente nella riserva o nel congedo assoluto ovvero a seguito di decesso, comunicando gli anticipi di pensione già corrisposti per i necessari conguagli.
Si ritiene infine che, trattandosi di misura alternativa, nella sostanza, all’indennità di ausiliaria, l’ammontare del montante contributivo, così come sopra rideterminato, non possa entrare a far parte del cd. “doppio calcolo” ai fini dell’applicazione dei commi 707 e 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) che ha precluso, con effetto dal 1° gennaio 2015, la possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo.
- INDENNITÀ DI AUSILIARIA
L’art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 94/2017, nel sostituire il comma 2, dell’art. 992 del C.O.M. ha stabilito che: “il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di cinque anni”. Pertanto, la durata dell’ausiliaria e della correlata indennità di cui all’art. 1870 del C.O.M. è stata generalizzata in cinque anni.
Relativamente alla permanenza in ausiliaria del personale già posto in congedo alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino (7 luglio 2017) – come chiarito dalla collaterale D.G. PERSOMIL con la Circolare in riferimento – lo stesso ne vedrà prolungata la permanenza fino al raggiungimento dei cinque anni dalla data di collocamento in detta posizione del congedo.
Tanto si evidenzia per i riflessi che detto prolungamento produce e produrrà sulla rideterminazione dell’indennità di ausiliaria alle scadenze di legge e/o contrattuali previste nonché sulla riliquidazione del trattamento di quiescenza all’atto del collocamento nella riserva ex artt. 1864 del C.O.M. (per la quota “C” di pensione determinata con il sistema di calcolo contributivo2) e 1871 dello stesso C.O.M. (per le quote “A” e “B” di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo).
Nei confronti del personale che si trovi in posizione di ausiliaria alle date di decorrenza dei sotto indicati benefici economici recati dai provvedimenti di riordino, occorre procedere a riliquidare l’indennità di ausiliaria di cui all’art. 1870 del C.O.M., tenendo conto delle variazioni degli emolumenti del pari grado in servizio, che, come è noto, costituiscono il primo termine (minuendo) del rapporto differenziale sotteso al conteggio dell’indennità stessa.
In particolare, il ricalcolo dovrà effettuarsi alle decorrenze e secondo le modalità di seguito indicate:
– 1° gennaio 2017:
- aggiornamento dell’importo aggiuntivo pensionabile, nei confronti di coloro che, alla data del 31 dicembre 2016, rivestano il grado di primo Maresciallo e gradi corrispondenti con qualifica di “Luogotenente”, secondo il nuovo importo previsto dall’art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 94/2017 per le F.A.;
- aggiornamento dell’importo dell’indennità operativa di base per effetto delle nuove misure fissate dall’art. 10, comma 12, del citato decreto legislativo, nei confronti dei soggetti provvisti al 31 dicembre 2016 del grado e dell’anzianità per cui opera la variazione;
– 1° ottobre 2017:
il ricalcolo dell’indennità di ausiliaria dovrà effettuarsi assumendo nel primo termine della differenza in questione il nuovo stipendio parametrale attribuito al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria, (cd. perequatore), intendendosi per pari grado anche colui che, per effetto del reinquadramento giuridico ed economico automatico, abbia assunto un nuovo grado (elevazione da qualifica a grado ovvero mero cambio di denominazione orizzontale) senza essere stato sottoposto, quale precondizione, ad alcun giudizio valutativo e/o comparativo, ovvero abbia mantenuto il trattamento economico, “omogeneizzato ”, del grado superiore;
– 1° gennaio 2018:
nei confronti degli Ufficiali Generali e degli Ufficiali Superiori, l’indennità di ausiliaria sarà ricalcolata assumendo, nel primo termine della sottrazione, ossia negli emolumenti del pari grado in servizio, uno stipendio “virtuale” appositamente determinato con il criterio di inquadramento di cui all’art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 94/2017 per le F.A. e all’art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 95/2017 per l’Arma dei Carabinieri.
Inoltre, per il personale militare cessato a domanda, ai sensi del comma 3, dell’art. 2229 del C.O.M., nonché per quello cessato ai sensi dell’art. 1873 del C.O.M., dovrà considerarsi l’anzianità compresa tra la data di effettiva cessazione e quella del raggiungimento del limite di età (cd. periodo intervallare).
Infine, è appena il caso di rammentare che l’importo dell’indennità di ausiliaria spettante al personale militare sarà calcolato nella misura del:
– 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e anzianità per coloro che sono stati collocati in ausiliaria antecedentemente al 1 ° gennaio 2015;
– 50% di detta differenza per quello collocato in congedo e transitato nella posizione dell’ausiliaria a decorrere dall’1 gennaio 2015.
- ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI RIFLESSI PENSIONISTICI
Tutte le disposizioni del presente paragrafo hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
- Per l’estensione dei provvedimenti di concertazione agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri si rinvia alla circolare di PERSOMIL M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017, para. 4 lettere e) e f). Nello specifico, per le cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2018, l’effetto dell’incremento dell’aliquota applicabile all’indennità d’impiego operativo di base attribuita al personale militare implicherà l’aumento percentuale dell’importo pensionabile per ogni anno di servizio utile prestato con la percezione della suddetta indennità, ai fini del cd. “trascinamento”, valorizzata, per il calcolo della quota “A” della pensione, nella misura percentuale di:– 1, 25 per reparti di campagna; – 2,75, 3,25 e 4,25 per il controllo dello spazio aereo (I, II e III grado di abilitazione), in ragione di anno o frazione di esso.
- L’art. 10, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 94/2017 ha sostituito l’art. 1817 del C.O.M. e ha previsto l’attribuzione agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori delle F.A. dell’assegno pensionabile nelle misure mensili lorde prestabilite, per tredici mensilità.
- L’art. 10, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 94/2017 per le F.A. e l’art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 95/2017 per l’Arma dei Carabinieri hanno sostituito l’art. 1820 del C.O.M. e hanno disposto l’attribuzione dell’indennità dirigenziale, nelle misure annue lorde prestabilite, per tredici mensilità che avranno effetto ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita.
- L’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 94/2017 per le F.A. e l’art. 45, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 95/2017 per l’Arma dei Carabinieri hanno inserito nel C.O.M. l’art. 2262- bis che introduce un assegno di riordino che avrà effetto sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sull’equo indennizzo.
- L’art. 10, comma 1, lettera v) del D.Lgs. n. 94/2017 per le F.A. e l’art. 45, comma 4 del D.Lgs. n. 95/2017 per l’Arma dei Carabinieri abrogano l’istituto dell’omogeneizzazione stipendiale, come meglio precisato nella citata circolare della collaterale Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_DGMIL REG 2017 415063 del 14 luglio 2017, alla quale si rinvia.
- ASSEGNI AD PERSONAM
Tali assegni, attribuiti al personale militare che, in virtù dei decreti legislativi in esame, percepisce un trattamento economico fisso e continuativo inferiore rispetto a quello precedentemente in godimento, sono, allo stato, pensionabili ma, stante la mancanza di espressa previsione normativa, non sono ricompresi nella base pensionabile maggiorata del 18%, di cui al sopra citato art. 1866 del C.O.M..
- ASSEGNI UNA TANTUM
Gli assegni disciplinati dall’art.11, comma 8 del D.Lgs. n. 94/2017 e dall’art.11, comma 3 del D.Lgs. n. 95/2017 nonché le somme di cui all’art.10, comma 17 del D.Lgs. n. 94/2017 e all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 95/2017, sono pensionabili, quali assegni accessori, nei termini di cui all’art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ossia per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile del 18%, di cui all’art. 1866 del C.O.M..
- TFS
Per il personale militare collocato direttamente nella riserva per effetto dell’“opzione” di cui al precedente paragrafo 1, lettera a) deve ritenersi che restino ferme le vigenti disposizioni in materia previdenziale correlate alle cessazioni per limiti di età o equiparate.
- PROMOZIONE EX ART. 1084-BIS DEL C.O.M.
Si rammenta che l’istituto in parola non produce effetti pensionistici e previdenziali. Pertanto, in ipotesi di eventuale richiamo in servizio con assegni, di durata annuale, l’importo del trattamento di quiescenza, ivi compresa l’indennità di ausiliaria, dovrà essere rideterminato con riferimento al grado inferiore rivestito nell’ultimo giorno di servizio.