Senza categoria

DOPO LA SPAGNA ANCHE IN FRANCIA RIVOLUZIONE DEI DIRITTI DEI MILITARI. DA GENNAIO POTRANNO COSTITUIRE ASSOCIAZIONI

Iniziano a intravvedersi
le conseguenze delle sentenze della Corte di Strasburgo che hanno condannato la
Francia per il divieto di costituire sindacati tra militari. Pubblichiamo un
interessante documento proveniente dal Consiglio della Funzione Militare (una
sorta di COCER francese), nel quale viene riassunta la posizione degli uffici
del Ministero della Difesa in merito a tali sentenze.

L’amministrazione
militare conferma che per effetto delle due pronunce, presto in Francia si
dovrà porre mano alla legislazione nazionale in materia e che a tale scopo il
Presidente Hollande disporrà uno apposito studio.
Quando le sentenze
passeranno in giudicato, il 3 gennaio 2015, anche i giudici d’oltralpe potranno
applicare i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Di seguito l’eccezionale
documento tradotto in italiano.
Resoconto dell’intervento della Direttrice degli
Affari Giuridici e del Direttore delle Risorse Umane del ministero della Difesa
davanti al CFM riunito il 16 ottobre 2014
Intervento della DAJ (Direttrice Affari Giuridici)
La
Francia fa parte dei 47 paesi della Convenzione dei diritti dell’Uomo e a
questo titolo, l’ordinanza della CEDU le si applica.
L’articolo
11 della convenzione prevede il diritto di fondare e aderire a un “sindacato”,
termine generico che corrisponde nei fatti a un’associazione professionale e
non necessariamente a un sindacato secondo la concezione francese [dello
stesso]. Questo stesso articolo prevede peraltro delle restrizioni legittime
che possono essere apportate all’esercizio di tale diritto (es.: il diritto
allo sciopero) ma che non possono incidere sull’essenza stessa di questo
diritto (es.: la capacità dell’associazione ad agire in giudizio).
La
Corte non dice nell’ordinanza i mezzi e le prerogative che dovrebbero essere
riconosciuti a queste associazioni professionali (es.: diritto alla
contrattazione collettiva).
La
decisione della Corte, presa all’unanimità  dei 7 giudici, non diventerà
definitiva prima di tre mesi, periodo nel corso del quale le parti possono
chiedere un rinvio alla grande camera (equivalente a un appello).
Passata
tale vacanza, ossia al 3 gennaio 2015, i giudici nazionali possono trarre essi
stessi le conseguenze di tale ordinanza, nelle liti che andranno a trattare.
Per
quanto sopra, nel diritto interno, l’articolo L4121-4 del codice della Difesa
(che vieta le associazioni militari professionali a carattere sindacale) resta
in vigore fino alla sua modifica da parte del legislatore.
Intervento del DRH-MD (Direttore delle Risorse
Umane)
Ciascun
paese ha, nel suo campo, un sistema particolare che tiene conto della sua
cultura giuridica. Uno studio generale sulle forze armate deve prendere in
esame i modelli in vigore nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, oltre
che in un 4° paese di cultura latina (Italia o Spagna).  Ciò anche per
quanto riguarda le differenze tra i diritti dei civili e quelli dei militari in
materia di associazione professionale/sindacato.
Si deve
ricordare che gli agenti civili della DGSE (servizi segreti ndr) non dispongono del diritto ad organizzarsi
in sindacati.
Il
modello di consultazione e di rappresentanza/partecipazione nelle forze armate
non è messo in discussione in quanto tale dalla Corte.
Si
dovrà tenere in conto 1 o 2 anni per fare evolvere le disposizioni francesi sul
piano legislativo e regolamentare.
A
questo fine, il Presidente della Repubblica, capo delle forze armate, affiderà
prossimamente, ad una personalità eminente, uno studio; le conclusioni dovranno
essere rese note per la fine del 2014, distinguendo tra quello che potrà essere
autorizzato e quello che dovrà essere compresso in materia di associazione
professionale.
Il
diritto d’associazione che sarà riconosciuto ai militari dovrà conciliare
taluni principi relativi allo statuto e alle finalità delle forze armate:
particolarità dello status militare, coesione delle forze armate, dovere di
neutralità e d’obbedienza, disponibilità.
Più
questioni restano da analizzare:
  • Come rendere operativo
    questo diritto d’associazione?
  • Quali forme di
    rappresentatività accordare a queste associazioni e secondo quali criteri?
  • L’articolazione con la
    concertazione e la partecipazione esistente.
  • Intesa sulle loro aree di
    responsabilità: condizioni di lavoro (solo in patria o anche all’estero?),
    di vita, d’esecuzione del servizio, in campo sociale, cogestione delle
    risorse umane basata su delle commissioni paritarie?
  • Queste associazioni devono
    includere anche i riservisti e i pensionati?
Colonnello
AVISET                                                                            
Tenente Colonnello COUPERY
segretario
generale CFMG 
                                                                           
membro
CFMG
(Traduzione di Luca Bartaloni)

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto