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DIMINUTIVO FATALE IN AMBITO MILITARE: È OFFENSIVO DARE DEL TENENTINO

Diminutivo all’apparenza simpatico: ‘tenentino’.
Ma ogni parola può rivelarsi a doppio senso, soprattutto alla luce del
contesto

Difatti, proprio l’utilizzo di quel termine costa
carissimo a un tenente colonnello della Guardia di Finanza, ritenuto colpevole
di avere offeso un colonnello, suo commilitone, apostrofandolo come
‘tenentino’, con «tono di disprezzo e di dileggio»
(Cassazione, sentenza
21509/15). Ciò conduce a condividere non solo la «condanna» nei confronti del
tenente colonnello, ma anche la «pena», fissata in «quattro mesi di reclusione
militare».

Inequivocabile, per i giudici, la condotta tenuta dal militare della Guardia di
Finanza, il quale ha appellato, «con tono di disprezzo e dileggio», come
«‘tenentino’» il commilitone – un «tenente», per l’appunto – che aveva ricevuto
il compito di notificargli «l’atto amministrativo di revoca della concessione
dell’alloggio di servizio che aveva in uso». Evidenti, sempre secondo i
giudici, la ‘lesione’ per il «prestigio» e la «dignità» del tenente,
destinatario del diminutivo. Incontestabile, quindi, il reato di
«ingiuria».

Secondo l’uomo sotto accusa, però, è stato trascurato un particolare non
secondario, cioè la condotta tenuta dal tenente. Quest’ultimo, in particolare,
si evidenzia nella linea difensiva proposta in Cassazione, non ha «proceduto»
regolarmente «alla notifica nei confronti del suo ‘superiore’», bensì ha
assunto un atteggiamento «aggressivo e irriguardoso». Più precisamente, il
tenente, «a fronte del cortese ripetuto diniego» opposto dal tenente colonnello
a «ricevere la notifica del provvedimento amministrativo», non si è limitato «a
procedere nei termini previsti dalle norme di procedura civile, redigendo la
relazione di notifica attestante l’avvenuto diniego a seguito della quale la
notifica del provvedimento raggiunge in ogni caso la finalità di legge» ma ha
«impedito addirittura al colonnello di uscire dalla caserma e lo ha inseguito
all’interno del corpo di guardia, reiterando la notifica del verbale del
provvedimento in maniera ossessiva, ed assumendo, nei confronti del
destinatario, una condotta incomprensibilmente aggressiva e del tutto
ingiustificata».

Alla luce di questo contesto, il colonnello sostiene che l’utilizzo del termine
‘tenentino’ non è valutabile come «ingiuria», perché esso era finalizzato a
riaffermare «la propria dignità ed autorità» a fronte della «condotta
illegittima» del tenente che «notificava l’atto». Tale visione, però, non
riesce a convincere i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, ritengono
corretta l’ottica adottata in Appello, soprattutto tenendo conto della
«ricostruzione» dell’episodio.

In particolare, il colonnello ha «tentato ripetutamente di sottrarsi alla
notifica dell’atto amministrativo, a fini del tutto personali, creando
imbarazzo ed oggettive difficoltà nell’attività dell’amministrazione militare»,
ad esempio «rifiutando di ricevere la notifica fatta al domicilio». Poi, una
volta raggiunto mentre era «a bordo della sua autovettura», ha apostrofato in malo
modo il tenente che «lo aveva invitato a fermarsi per consentirgli di precedere
alla notifica», urlandogli: “Un tenentino vuol dire al colonnello cosa deve
fare”. Non contestabile, quindi, la «valenza dispregiativa della frase
pronunciata» nei confronti del tenente, e tale da lederne «il decoro e
l’onore». Confermata, di conseguenza, la «condanna» per il reato di
«ingiuria».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it



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