Politica

Difesa, nuova qualifica di veterano militare. Ecco cosa prevede

Il veterano è colui che ha partecipato direttamente, per un lungo periodo di tempo, a un conflitto armato. Si tratta, dunque, di un soggetto che ha rischiato la propria vita per il proprio Paese, per difendere i propri connazionali, per cercare di lasciare ai propri figli un mondo migliore. Stiamo parlando di donne e uomini che hanno partecipato a operazioni ad alto rischio e il loro sforzo, il loro lavoro deve essere riconosciuto.

E’ quanto si legge in una proposta attualmente all’esame della Commissione Difesa della Camera dei deputati che si prefigge l’obiettivo di istituire la qualifica di veterano, da attribuire:

  • agli insigniti di ricompense al valor militare di cui all’articolo 1411 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

  • agli insigniti di ricompense al valore e al merito dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1444 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

  • alle vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206; a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze speciali e nelle Forze per le operazioni speciali come operatori per almeno cinque anni;

  • a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dieci anni e a coloro che sono stati impiegati nelle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per almeno diciotto mesi, purché non abbiano avuto provvedimenti disciplinari.

La qualifica di veterano è, altresì, attribuita ai militari vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si tratterebbe di un riconoscimento fondamentale nei confronti di coloro che hanno prestato encomiabile servizio nelle Forze armate facendo fronte a situazioni di estrema rilevanza per il Paese.

In considerazione del ruolo svolto dai veterani, viene stabilito che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri per l’attribuzione della qualifica di veterano (articolo 1).

Considerata la notevole esperienza acquisita direttamente sul campo dai veterani, si ritiene, inoltre, essenziale prevedere adeguati sgravi contributivi per incentivare le imprese ad assumere tali soggetti che, proprio grazie alle loro competenze, possono senz’altro contribuire alla crescita del sistema Paese (articolo 2).

A tali fini è anche istituito, presso il Ministero della difesa, un organismo di valutazione delle politiche in materia di inserimento nel mondo del lavoro dei veterani. L’organismo procede al monitoraggio annuale dell’attuazione della legge e, sulla base delle informazioni rilevate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e delle altre informazioni disponibili in materia, promuove interventi e iniziative volti a stabilizzare forme di partecipazione dei veterani al mercato del lavoro (articolo 3).

La presente proposta di legge prevede, altresì, l’istituzione dell’Ordine al merito dei veterani. Si tratta di un riconoscimento fondamentale che spetta a soggetti che hanno onorato e onorano il nostro Paese. Il requisito per ottenere l’onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell’Ordine (articolo 4).

Si prevede, inoltre, il diritto dei veterani a un’assistenza gratuita di tipo medicopsicologico riabilitativo, a cura del Servizio sanitario nazionale (articolo 5), nonché all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (articolo 6). Infine, allo scopo di rendere il giusto merito alle attività svolte quotidianamente dalle numerose associazioni di veterani esistenti, si prevede il loro riconoscimento da parte dello Stato quali associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro (articolo 7).

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