Forze di Polizia

Decreto Rilancio, le novità di maggiore interesse per militari e forze di polizia

Il decreto legge decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” (cd. “rilancio”), finalizzato a intervenire, in maniera trasversale, in diversi ambiti con misure volte alla tutela, tra l’altro, delle famiglie e dei lavoratori, ha introdotto le seguenti disposizioni di maggiore interesse:

a. in materia di concorsi per l’accesso ai ruoli delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (fino al 31 dicembre 2021 – art. 259)

– la possibilità di rimodularne le modalità di svolgimento (sia per quelli già indetti che per quelli da bandire), con provvedimento omologo a quello di indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, assicurando lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti, e prevedendo anche la possibilità dello svolgimento delle prove con modalità decentrate o telematiche. Resta ferma la validità delle prove già sostenute;

– il rinvio, su istanza di parte, dei candidati impossibilitati a partecipare alle procedure in atto a causa delle misure di contenimento epidemiologico, alle prove del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. Se risultati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, questi saranno avviati alla frequenza del corso di formazione relativo al concorso al quale sono stati rinviati. in tal caso, sarà loro attribuita la medesima anzianità giuridica ed economica dei vincitori del concorso cui sono stati rinviati;

– lo svolgimento delle procedure concorsuali nel rispetto di specifiche prescrizioni a tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della Giustizia;

– la proroga dell’esercizio delle facoltà assunzionali da turn-over e straordinarie eventualmente non esercitate nel 2020, ai 31 dicembre 2021;

b. per i corsi di formazione per il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (fino al 31 dicembre 2021 – art. 260):

– la possibilità di disporre con decreto direttoriale generale o dirigenziale generale: la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

– la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio; la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione;

– il mantenimento, in caso di sospensione, delle qualifiche possedute dai frequentatori e della condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo della sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica o al grado superiore;

– che i periodi di assenza dai corsi di formazione effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;

– che, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione;

c. con riferimento alla fruizione di licenze, congedi e ferie, la facoltà per il personale che non abbia potuto fruire dei relativi periodi comunque spettanti nell’anno 2020, a causa dell’esigenze di servizio connesse all’emergenza epidemiologica, di poterne beneficiare entro i 12 mesi successivi ai termini previsti dalla legislazione vigente;

d. l’autorizzazione all’arruolamento eccezionale, per il periodo di un anno, di personale medico militare, tra cui 10 ufficiali medici nell’Arma col grado di tenente (art. 19);

e. per le Forze di polizia, lo stanziamento di ulteriori 13 milioni e 111,3 milioni di euro rispettivamente per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e dell’indennità di ordine pubblico (fino al 30 giugno p.v.), nonché di 37,6 milioni di euro per la sanificazione di uffici/automezzi e l’acquisto di DPI (fino al 31 luglio p.v. – art. 23);

f. agevolazioni per il personale della PA, tra cui (artt, 72 e 73):

– la possibilità di fruire, fino al 31 lug. p.v.: di un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 30 gg., di congedo parentale retribuito al 50% per genitori di figli fino a 12 anni;

dell’astensione dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, per genitori di figli fino a 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore);

– l’aumento da €1000 a €2000 del cd. bonus baby sitter per il settore sanitario e il personale del Comparto;

 – l’incremento di 12 gg. complessivi, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, dei permessi retribuiti per l’assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, ex legge n. 104 dei 1992;

– l’avvalimento da parte del Ministro del lavoro del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro (oltre che dell’Ispettorato nazionale lavoro), al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel processo di riavvio delle attività produttive (fino al 31 dicembre 2020 – art. 100);

– l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire la “sorveglianza sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 83).

 

Il provvedimento ha inoltre previsto per il settore della Difesa:

– la valorizzazione patrimonio immobiliare (con modifica dell’art. 306 COM) finalizzata a rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi del Demanio della Difesa (art. 164),

– lo stanziamento di 1M€ per il lavoro straordinario del personale medico e paramedico nonché delle Sale Operative delle Forze armate (art. 20);

– il prolungamento della ferma dei VFP1 per 6 mesi (+6 di eventuale rinnovo) e il reclutamento straordinario di 60 infermieri militari in servizio permanente del ruolo Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (art. 21);

– l’integrazione del contingente per l’operazione “Strade sicure”, impiegato nei servizi connessi all’emergenza epidemiologica, di ulteriori 500 un., con proroga dell’intero dispositivo in atto sino al 31 lug. 2020 (con autorizzazione di spesa pari a 9,4 milioni di euro, di cui 5,1 milioni per il pagamento del lavoro straordinario – art. 22);

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