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Corte dei Conti: moltiplicatore escluso per i riformati prima del limite d’età ordinamentale

 La I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha affrontato la questione relativa al diritto all’applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 per il personale militare. La controversia ha avuto origine da un ricorso di primo grado presentato da un Luogotenente dell’Arma dei carabinieri, il quale ha ottenuto il riconoscimento del diritto all’incremento contributivo previsto dalla suddetta disposizione legislativa.

L’appello dell’Inps

Tuttavia, l’Inps ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che il pensionato non soddisfacesse i requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 3, comma 7. In particolare, l’istituto previdenziale ha affermato che il militare non possedeva l’idoneità psico-fisica e l’età anagrafica richieste per il collocamento in ausiliaria, condizione essenziale per beneficiare dell’incremento contributivo.

L’appellante ha evidenziato l’orientamento giurisprudenziale che interpreta il beneficio come alternativo all’ausiliaria e ha richiamato la sentenza n. 13/2019 delle Sezioni Riunite che ha ha sancito che il moltiplicatore previsto dal citato art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 è stato configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria e pertanto occorre che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia, quindi, cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età, quali previsti per il grado rivestito.

Secondo l’Inps, l’incremento contributivo non può essere esteso a coloro che non hanno avuto l’opportunità di accedere all’ausiliaria a causa della loro inidoneità psico-fisica.

L’interpretazione restrittiva della norma da parte della Corte dei conti

Nel merito, la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha accettato l’appello dell’Inps. La Corte ha confermato l’interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale l’incremento contributivo è destinato esclusivamente a coloro che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non possono accedere all’ausiliaria a causa di inidoneità psico-fisica o sono diventati inidonei successivamente.

La sentenza sottolinea che la norma non è stata introdotta per indennizzare coloro che non hanno potuto usufruire dell’ausiliaria per ragioni di età, ma piuttosto per coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno potuto accedervi per motivi di salute. Pertanto, la cessazione anticipata dal servizio, per qualsiasi causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria e di conseguenza all’incremento contributivo previsto dall’art. 3, comma 7.

Un importante precedente per l’applicazione corretta della normativa

Con questa decisione, la Corte dei conti ha stabilito che il pensionato militare in questione non ha diritto all’applicazione dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. Le spese processuali sono state assegnate a carico della parte appellata.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente nella corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di incremento contributivo per il personale militare, contribuendo a definire i requisiti e i limiti di accesso a tale beneficio.

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