Corte dei conti condanna maresciallo della Guardia di Finanza per danno di immagine
I giudici della Corte dei Conti, presieduti da Vincenzo Lo Presti, hanno deciso di condannare un maresciallo della Guardia di Finanza al risarcimento del Corpo con 10 mila euro a causa dei danni di immagine subiti.Tutto ha avuto inizio nel giugno del 2015, quando il finanziere, in servizio alla procura di Catania, è stato arrestato con l’accusa di concussione. Egli, infatti, avrebbe estorto 2 mila euro ad un avvocato, minacciandolo con la denuncia per bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere di stampo mafioso. La cifra richiesta era inizialmente di 5 mila euro.
Nel novembre del 2016 il giudice di primo grado ha condannato il maresciallo della Guardia di Finanza a 2 anni e 8 mesi di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per 3 anni; a ciò fanno seguito la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello e della Cassazione, rispettivamente, nel 2021 ed il 2022.
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Secondo il procuratore della Corte dei Conti, con le sue azioni il finanziere ha offuscato l’immagine della pubblica amministrazione, facendola apparire come un sistema diretto a conseguire logiche non inerenti ai fini pubblici da perseguire. Per tale motivo, si è ritenuto opportuno condannare il maresciallo al risarcimento dell’Arma con 10 mila euro, nonostante egli fosse solo un sottufficiale e non un ufficiale.
Per i giudici contabili il maresciallo va condannato a risarcire la Guardia di Finanza “in considerazione delle funzioni esercitate dal convenuto (al riguardo non ha rilievo la circostanza che lo stesso fosse solo un sottufficiale e non un ufficiale dato che ha commesso uno dei delitti più gravi (concussione) propri di un pubblico ufficiale, della gravità della sua condotta (considerata nella sua astratta portata e nella sua concreta estrinsecazione, per come innanzi descritte) e del clamor fori della vicenda che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del convenuto appare sussistente tenuto conto delle notizie di stampa infine, nessuna rilevanza, sulla quantificazione del danno, possono avere, nella fattispecie, le condizioni di salute e la natura isolata della condotta contestata considerata la gravità del delitto commesso”.