Avvocato Militare

Carabinieri, Tenente Colonnello escluso dall’Avanzamento: “Illogicità nelle valutazioni”. Tar dispone nuova Commissione e condanna Ministero alle spese

Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Arma dei carabinieri, lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione Superiore di Avanzamento, rilevando che le scelte operate dalla stessa in sede di valutazione siano in contrasto con il principio generale del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione nonché carenza di istruttoria, atteso che non si evince dal provvedimento finale né dagli altri atti quale sia stato il ragionamento logico-giuridico che ha indotto la Commissione ad esprimersi con votazioni così insoddisfacenti nei suoi confronti, in rapporto alle valutazioni dell’Ufficiale assunto a termine di raffronto che è risultato vincitore, nonostante questi fosse in possesso, in base allegazioni del ricorrente, di titoli di carriera che paiono inferiori a quelli dimostrati dal ricorrente.

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Secondo i giudici amministrativi le censure dedotte dal ricorrente sono condivisibili, non emergendo dalla documentazione depositata dall’Amministrazione una differenza tale da giustificare la posizione di 15^ del ricorrente (con 26,06 punti), specie se considerata con riguardo a quella attribuita al controinteressato, classificatosi 1^ nella graduatoria di merito del comparto amministrativo (con 26,21 punti): tra la documentazione caratteristica ed i punteggi attribuiti ai due Ufficiali emerge, difatti, uno scarto netto, a svantaggio del ricorrente che ha ottenuto un punteggio inferiore che non è giustificabile né plausibile, quale che sia il margine di discrezionalità da voler riconoscere alla Commissione.

Il ricorrente possiede, difatti, un profilo di alto livello, specialmente con riguardo agli incarichi internazionali, tale da far ritenere che le pregresse esperienze professionali e gli incarichi svolti non siano stati adeguatamente valutati dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

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Nel caso di specie, sembra al Collegio che la Commissione abbia omesso di considerare gli elogi e gli encomi ricevuti dal ricorrente anche (ma non solo) per le missioni all’estero, nelle quali il suo contributo è stato formalmente lodato dai competenti superiori che hanno sottolineato, oltre che l’elevatissima professionalità del ricorrente, le doti morali e di carattere.

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Sul piano degli elogi e delle benemerenze è comunque provata la superiorità del ricorrente.

Sulle qualità intellettuali e culturali non emergono le ragioni per cui al Ten. Col. sia stato assegnato il punteggio di 26,01 e il giudizio di qualità intellettuali e culturali “molto consistenti”, a fronte di punti 26,17 e di un giudizio che riconosce doti “elevatissime” al Colonnello controinteressato nonostante il Ten. Col. ricorrente vanti risultati obiettivamente e costantemente superiori: nei concorsi, nell’iter formativo, nei corsi e negli esami previsti ai fini dell’avanzamento.

Quanto ai titoli accademici, il ricorrente, oltre ad eguagliare l’Ufficiale controinteressato nel conseguimento della laurea in Scienze Strategiche, a differenza del collega ha poi conseguito anche la laurea in Economia e Commercio (del tutto attinente alle funzioni di un Ufficiale del Corpo di Amministrazione), mai conseguita invece dal collega.

Il ricorrente, sempre con riguardo a qualità culturali e intellettuali, evidenzia il maggior numero di corsi e abilitazioni di specifica valenza professionale da lui seguiti, nonché gli incarichi di insegnante titolare della materia Diritti Umani presso vari corsi interni tenuti dall’Arma.

Dai documenti versati in atti si evince che il ricorrente vanta, al pari del collega promosso, una carriera di spicco (entrambi con costante conseguimento della qualifica di “eccellente”) e, pertanto, anche sotto tale profilo, si ritiene non giustificata la negativa differenza di punteggio attribuita al Ten. Colonnello rispetto al Colonnello.

È, dunque, evidente, con riguardo alle suddette qualifiche di rendimento, emergenti dalla documentazione personale relativa all’intero arco della carriera, l’illogicità della valutazione espressa dalla Commissione nei confronti del ricorrente e l’ingiustificata differenza di punteggio tra i due interessati, essendo il rendimento del ricorrente di grado elevatissimo e mai deteriore rispetto a quello del Colonnello controinteressato, il quale, nonostante ciò, ha avuto un punteggio più alto, nella valutazione oggetto di causa.

Le stesse considerazioni valgono per gli incarichi ricoperti, essendo il ricorrente l’unico a vantare esperienze di servizio in missioni internazionali ed in ambito interforze.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che il ricorrente sia stato penalizzato dall’utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo – rispetto a quello utilizzato per giudicare il controinteressato – per tutte le qualità oggetto di valutazione; dal libretto personale degli interessati risulta, difatti, evidente come la Commissione Superiore di Avanzamento non sembra aver tenuto conto del percorso di carriera del ricorrente, soprattutto in relazione ai numerosi incarichi ricoperti, al costante e assai elevato rendimento dimostrato in tutta la carriera, alle schede valutative e alle qualificazioni di merito ivi contenute, all’esperienza in ambito internazionale, ai risultati dei corsi frequentati e ai titoli di studio posseduti, attinenti alla professionalità del ruolo, tutti elementi che, in applicazione delle disposizioni primarie e secondarie in materia, dovevano costituire un momento di valutazione essenziale dello scrutinio.

Le doglianze del ricorrente risultano, pertanto, fondate in quanto può individuarsi un profilo di illogicità nelle valutazioni compiute dall’Amministrazione che, con gli atti impugnati, ha escluso il ricorrente dall’avanzamento a scelta per l’anno 2021.

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’esito del giudizio di avanzamento nella parte in cui dichiara il ricorrente idoneo all’avanzamento, ma non iscritto in quadro.

Il Ministero della Difesa procederà, quindi, ad affidare ad una Commissione di Avanzamento, in composizione diversa rispetto a quella che ha già valutato il ricorrente, l’incarico di riesaminare la posizione del medesimo e di effettuare una nuova valutazione, conformandosi al contenuto della presente sentenza.

Il Ministero della Difesa è stato inoltre condannato al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00.

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