Carabiniere punito per non aver informato i superiori della convivenza. Il TAR bacchetta l’Arma,“quale sarebbe il disservizio?”
Il ricorrente, militare dell’arma dei carabinieri, ha impugnato il provvedimento con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero per aver intrapreso «una convivenza omettendo di informare di ciò il suo comando ai sensi e per gli effetti del nr. 393 del Regolamento Generale dell’Arma e degli artt. 238 c.2 e 748 del D.P.R. 15/03/2010 nr. 90 (T.U.R.O.M.) non consentendo ai suoi superiori gerarchici di assolvere in tempo utile le previste incombenze e causando così un disservizio».
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Il TAR ha accolto il ricorso sottolineando che che l’art. 393 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri dispone quanto segue:
“1. Il militare dell’Arma non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione.
2 Il militare dell’Arma non può comunque essere assegnato a Stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.
3 I militari che intendono contrarre matrimonio comunicano tale decisione al proprio Comando per consentire all’Amministrazione di decidere sulla loro conferma o sul loro trasferimento ad altra sede entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.
Analoghi obblighi andranno osservati per le convivenze”.
Una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo è contenuta nel richiamato articolo 238, comma 2, del d.p.r. 90 del 2010 recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’articolo 748 del medesimo testo normativo, rubricato “Comunicazioni dei militari”, inoltre, dispone che, per il punto oggetto di contestazione:
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
IL RICORSO E’ FONDATO PER I SEGUENTI MOTIVI
Il richiamo all’articolo 748 del d.p.r. 90 del 2010 è troppo generico atteso che esso disciplina, nei suoi 5 commi, una variegata ipotesi di obblighi comunicativi la cui attinenza nel caso di specie non viene chiarita (nemmeno tramite l’indicazione del comma presuntivamente violato), impedendo di fatto al ricorrente e quindi al Collegio di comprendere con la necessaria precisione quale sia la disposizione di cui si deduce la violazione;
Inoltre – sottolinea il TAR – in relazione alla contestata violazione degli obblighi comunicativi di cui all’articolo 238, comma 2, del d.p.r. 90 del 2010 e di cui all’art. 393 del Regolamento generale dell’Arma dei carabinieri, dall’esame del testo della motivazione non è dato evincere perché non sia stato dato rilievo ai contenuti delle difese presentate dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, dal cui esame risulta verosimile che i superiori gerarchici del ricorrente fossero a conoscenza della coabitazione e della relazione dello stesso perché informati oralmente. Né, tantomeno, è chiarito quale sia il disservizio causato dall’omessa comunicazione in forma scritta di tale circostanza, tenuto conto peraltro che le norme richiamate non prevedono una specifica formalità di comunicazione della situazione di convivenza, né chiariscono quali siano i presupposti necessari a qualificare una determinata relazione affettiva, accompagnata da un temporaneo rapporto di coabitazione, come convivenza.