Avvocato Militare

Carabiniere esprime la propria opinione su Facebook, punito con un giorno di consegna. TAR “libera manifestazione di pensiero”

Un Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei carabinieri è stato punito con la sanzione disciplinare di un giorno di consegna per aver pubblicato in data 8 febbraio 2021, su un “gruppo privato” (denominato “Forni di Sopra”) del social network “Facebook”, questo post:  «Pensiero di oggi … personale … Mi domando perché – soprattutto nei comuni medio-piccoli, dove la buona amministrazione deriva non tanto dalle ideologie quanto da una spesa oculata, da una valorizzazione delle risorse (anche umane) e da una buona pianificazione urbanistica – i rappresentanti delle opposizioni non uniscano i loro talenti e condividano il lavoro, così che ogni provvedimento della maggioranza trovi chi lo scandagli alla luce di una specifica competenza. I risultati dovrebbero poi essere resi pubblici, offrendo a tutti il massimo di informazione, e quindi lasciati all’elaborazione e al giudizio politico di ciascun gruppo secondo le proprie idee di riferimento. In tal modo il ‘conoscere per deliberare’ evolverebbe nel ‘conoscere di più per deliberare meglio’. Cosa che l’opposizione attuale non sa fare…sa solo CRITICARE…non sa creare qualcosa da proporre…quindi è un’opposizione INUTILE e soprattutto NON COSTRUTTIVA PER IL BENE DEL PAESE».

La Punizione inflitta all’Appuntato

Il comportamento tenuto militare dell’Arma in siffatta circostanza è stato ritenuto costituire “una mancanza dell’art. 732 del Codice dell’ordinamento militare <Contegno del militare>, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione all’art. 423 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri” e punito, per l’appunto, con la sanzione di corpo di «GIORNI 1 DI CONSEGNA» per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: «Appuntato Scelto Q.S. in servizio presso la Stazione -OMISSIS-, denotando minor contegno ed imparzialità della vita privata, in data 8 febbraio 2021, pubblicava tramite il proprio profilo Facebook un post di critica nei confronti dell’operato dei Consiglieri di minoranza di Forni Sopra. Gli stessi in data 2 marzo 2021 inoltravano al Comandante della Compagnia ed ai Comandanti delle Stazioni di Forni di Sopra ed -OMISSIS- una lettera di doglianze in merito»

Il ricorso al TAR

Il Collegio ha ritenuto che la sanzione inflitta al militare ricorrente assuma a proprio presupposto fondante unicamente la conclusiva critica espressa dal medesimo nel proprio post nei confronti dell’operato della minoranza consiliare, decontestualizzandola, tuttavia, dalla complessiva opinione espressa dal medesimo e traendone, irragionevolmente, un negativo apprezzamento in termini di “minor contegno ed imparzialità della vita privata”, che, peraltro, non pare nemmeno propriamente riconducibile alle fattispecie contemplate nelle norme di cui il Comando dei Carabinieri ha assunto la violazione.

Infatti – sottolineano i giudici amministrativi – l’art. 732 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 stabilisce, ai fini in cui può latamente assumere rilievo, unicamente che:

“1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare (…) parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; (…) 5. Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa; (…)” e l’art. 423 del Regolamento Generale Arma dei Carabinieri che “1. Il militare dell’Arma di ogni grado deve tenere anche nella vita privata condotta seria e decorosa. 2. (…). Sono soggetti a sanzione, a mente del Regolamento di disciplina militare, i comportamenti che obiettivamente portino a valutazioni negative sulla sua rettitudine, ne condizionino l’esercizio delle funzioni o risultino lesivi del prestigio personale o dell’Istituzione”.

Con tutta evidenza, l’opinione espressa dal ricorrente non presenta assolutamente caratteri lesivi del prestigio delle Forze armate o non confacenti alla dignità e al decoro, né contravviene, in altro modo, ai principi comportamentali della serietà e del decoro che devono informare anche nella vita privata la condotta del militare, ed è tale, nel suo obiettivo dispiegarsi, da non poter ragionevolmente portare “a valutazioni negative sulla sua rettitudine” o da condizionarne “l’esercizio delle funzioni” o, comunque, da risultare “lesiva del prestigio personale o dell’Istituzione” – s’appalesa dirimente la considerazione che il medesimo ha semplicemente espresso una propria considerazione di critica costruttiva nei confronti dell’operato della minoranza consiliare, peraltro per nulla offensiva.

L’esternazione del ricorrente (peraltro rivolta genericamente all’opposizione e non a una o più persone determinate), se correttamente letta ed apprezzata nella sua interezza, sfugge, anche per un militare, a censure di sorta, in quanto, oltre a non travalicare i limiti della continenza, a non recare assolutamente i caratteri della propaganda politica e non essere connotata in maniera tale da portare anche solo a dubitare della sua imparzialità, s’appalesa anche scevra da portata offensiva e deve essere considerata nulla di più che una libera manifestazione del pensiero, critica, ma pur sempre espressione della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero che è consacrata nel testo costituzionale.

Né può essere, peraltro, trascurato di considerare che l’art. 1265, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 riconosce, in termini generali, ai militari “i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali” e che, con specifico riguardo all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, l’art. 1272, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 riconosce ai medesimi la libertà di “pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”, argomenti che – è palese – il ricorrente non ha assolutamente affrontato e/o toccato con lo scritto incriminato.

Il Collegio – conclude la sentenza – non può assolutamente omettere di rilevare il travisamento fattuale che è all’origine del provvedimento sanzionatorio gravato e, ancor prima, della ritenuta rilevanza disciplinare attribuita all’opinione espressa dal ricorrente tramite il post pubblicato su facebook e, per converso, la pacifica riconducibilità della stessa all’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, assistito da garanzia costituzionale.

Il TAR ha dunque accolto il ricorso intimando il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge.

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