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CARABINIERE ANCHE SE RIABILITATO, NON PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO AL GRADO SUPERIORE

Non potrà fare carriera all’interno dei carabinieri, perchè nel 2007 è stato condannato dal Tribunale militare per furto aggravato. Nonostante sia stato dichiarato «riabilitato» dai giudici di sorveglanza, infatti, un appuntato, ancora in sevizio, è stato escluso dal concorso per passare a rivestire il ruolo di vicebrigadiere. Ecludendo il suo ricorso contro la decisione dei superiori, il Tar specifica nella sentenza che il reato commesso «costituisce un comportamento grave», sia sotto il profilo della «violazione del dovere di ufficio» sia per il fatto che «è stato commesso approfittando della propria posizione». Per questo motivo, è rilevante «sotto il profilo della “meritevolezza” non del mantenimento in servizio, bensì dell’ulteriore avanzamento in grado e quindi con la promozione rispetto a pari grado che hanno mantenuto una condotta impeccabile senza mai abusare delle proprie funzioni».

Il TAR, respingendo il ricorso, ha sottolineato:

“Nell’assenza di una espressa disposizione della normativa o del bando che inibisca la partecipazione al concorso per l’accesso o la promozione al grado superiore ai soggetti riabilitati – o per i quali sia intervenuta pronuncia giudiziale di estinzione del reato (Cons. St., Sez. IV, n. 8930/2009)– la giurisprudenza in materia ha chiarito che la riabilitazione, a differenza dell’estinzione del reato, opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al condannato, estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna – riguardano solo la fase della esecuzione della sentenza irrevocabile – mantenendo tuttavia ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna. In tale ottica è stata disattesa la tesi secondo cui l’estinzione della pena farebbe ritenere inesistente il fatto penale e la conseguente condanna, al fine della esclusione da un concorso, nella ipotesi che il bando preveda la preclusione per fattispecie di condanna penale. La valutazione di escludere determinati soggetti perché sottoposti a processo penale (nella qualità di imputati, o perché condannati per reati dolosi, anche a seguito di patteggiamento ex articolo 445 c.p.p., o perché sottoposti a misure di prevenzione) è stata ritenuta rientrante nella ragionevole discrezionalità della amministrazione nel momento in cui predispone le regole generali di una procedura concorsuale.

Poiché tale valutazione non può ritenersi irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell’ordinamento, è da rigettare anche la censura rivolta avverso la previsione del bando che, nel disporre l’esclusione del condannato, non prende in favorevole considerazione il beneficio della riabilitazione penale e, più in generale, l’avvenuta estinzione della pena (Cons. St., Sez. IV n. 3503/2009).”

 

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