Guardia di Finanza

Cane antidroga sbatte il muso durante il servizio. Finanziere punito ed esonerato dalla specializzazione

Un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, all’epoca dei fatti in servizio a Castiglione del Lago, conduttore di un cane antidroga è stato protagonista di una disavventura giudiziaria culminata con una sentenza a lui favorevole del TAR Umbria. Nel dettaglio, durante l’attività di servizio, il cane, al guinzaglio del conduttore, si fece male sbattendo il muso vicino alcuni bidoni. L’episodio non passò inosservato e costò al militare l’esonero d’autorità dalla specializzazione di conduttore di cani antidroga, un procedimento davanti al tribunale militare di Roma concluso con l’archiviazione per deterioramento di animale, note caratteristiche da ‘eccellente’ a ‘superiore alla media’ ed una sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna.

I provvedimenti erano nati a seguito di un episodio avvenuto presso il Centro cinofilo di Castiglione del Lago, nel momento in cui il militare “si accingeva a caricare il cane di cui era affidatario sul furgone apposito per il trasporto all’aeroporto di Perugia”.

Il Cane «si dimostrava restio a rispondere agli ordini classici e si rifiutava di salire sul mezzo. Il ricorrente esercitava una trazione del guinzaglio nel momento stesso in cui il cane smetteva di resistere e, per effetto della forza esercitata dal conduttore, finiva per sbattere contro alcuni bidoni in plastica collocati in prossimità del mezzo». Fu specificato che «era stato donato al centro di addestramento quando era ormai adulto e questo aveva creato qualche problema nella fase iniziale del suo addestramento, tanto che, prima dell’episodio sopra descritto, si era registrato un attacco ai danni di un precedente addestratore. Successivamente, il cane aveva assimilato meglio l’addestramento».

L’appuntato Scelto fu sanzionato con cinque giorni di consegna in quanto «si rendeva responsabile di maltrattamento animale, poiché il gesto era immotivato». Non solo. Fu esonerato dalla specializzazione di conduttore di cane antidroga per «mancanza dei necessari requisiti tecnici e per motivi disciplinari». Il ricorrente ha quindi impugnato la determinazione di esonero chiedento il risarcimento del danno quantificato nell’importo dell’indennità di presenza esterna – circa 100 euro al mese – e, in merito alla «perdita di professionalità e al danno all’immagine, nella misura equitativa del 10% dello stipendio annuo, ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione».

Il Tar Umbria ha accolto il ricorso, sottolineando che «Pur essendo la funzione disciplinare autonoma rispetto a quella di accertamento e sanzione degli illeciti penali, le motivazioni del provvedimento disciplinare avrebbero dovuto indurre l’amministrazione resistente, al momento della valutazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento di esonero dalla specializzazione, ad una più attenta considerazione delle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale, che era stata disposta dal giudice militare proprio per mancanza del requisito oggettivo costituito dal deterioramento dell’animale; nella motivazione del provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento al parere dissenziente rispetto alla proposta di esonero espresso dal comandante del corso allevamento e addestramento cinofilo. Se è vero che il parere in questione non può ritenersi vincolante per l’organo titolare del potere decisionale, quest’ultimo avrebbe dovuto comunque indicare nella motivazione dell’atto impugnato le ragioni che lo hanno indotto, nella propria valutazione, a disattendere detto parere». Con la condanna “a corrispondere al ricorrente le indennità o voci stipendiali correlate alla specializzazione”.

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