CAMBIA (ANCORA) L’ETÀ DELLA PENSIONE. DAL 1° GENNAIO 2016 SI APPLICANO I NUOVI INCREMENTI ALLA SPERANZA DI VITA
Dal primo gennaio 2016 bisognerà aspettare quattro mesi in più per andare
in pensione. È il risultato dell’adeguamento dei requisiti previdenziali
all’aspettativa media di vita introdotto da una legge del 2010 (governo
Berlusconi) con cadenza triennale.
in pensione. È il risultato dell’adeguamento dei requisiti previdenziali
all’aspettativa media di vita introdotto da una legge del 2010 (governo
Berlusconi) con cadenza triennale.
E che la riforma Fornero ha accelerato,
disponendo che dal 2019 l’aggiornamento avvenga ogni due anni. Questo
meccanismo serve, nella logica della legge, per la sostenibilità finanziaria
del sistema: più si allunga la durata della vita, più tardi si va in pensione.
L’Inps ha diffuso nelle ultime ore la circolare applicativa dello scatto
previsto dal primo gennaio 2016 e deciso lo scorso dicembre con un decreto
interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia sulla base dei
calcoli dell’Istat. I 4 mesi in più si sommano sia al minimo d’età richiesto
per la pensione di vecchiaia sia al minimo di anni di contributi necessario per
la pensione anticipata.
disponendo che dal 2019 l’aggiornamento avvenga ogni due anni. Questo
meccanismo serve, nella logica della legge, per la sostenibilità finanziaria
del sistema: più si allunga la durata della vita, più tardi si va in pensione.
L’Inps ha diffuso nelle ultime ore la circolare applicativa dello scatto
previsto dal primo gennaio 2016 e deciso lo scorso dicembre con un decreto
interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia sulla base dei
calcoli dell’Istat. I 4 mesi in più si sommano sia al minimo d’età richiesto
per la pensione di vecchiaia sia al minimo di anni di contributi necessario per
la pensione anticipata.
Incrementi alla speranza
di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente
al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso.
di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente
al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso.
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in
esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al
Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze
Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016
l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai
requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a
prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento
pensionistico. Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al
Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze
Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016
l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai
requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a
prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento
pensionistico. Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pensione di vecchiaia
(art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
(art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal
1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in
relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di
7 mesi rispetto al limite ordinamentale. Resta in ogni caso fermo il regime
delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010
(c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10
gennaio 2013.
1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in
relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di
7 mesi rispetto al limite ordinamentale. Resta in ogni caso fermo il regime
delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010
(c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10
gennaio 2013.
Pensione di anzianità
(art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
(art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al
pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto
dall’art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti
requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi,
indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento della massima anzianità
contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia
stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica
di almeno 53 anni e 7 mesi; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi. Nel
caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del
decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore
posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). Per tutte le
fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si
precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati
dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto
dall’art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti
requisiti: 1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi,
indipendentemente dall’età; 2) raggiungimento della massima anzianità
contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia
stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica
di almeno 53 anni e 7 mesi; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi. Nel
caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del
decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore
posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). Per tutte le
fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si
precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati
dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.