Avvocato Militare

Busta anonima con proiettili ai quotidiani, TAR annulla trasferimento punitivo di un poliziotto

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l’Abruzzo ha recentemente trattato il caso di un Sovrintendente capo della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno che lo ha trasferito nella Questura di un’altra provincia per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale.

Il trasferimento è stato motivato dal fatto che il ricorrente è stato ritenuto autore di esposti anonimi contenenti proiettili calibro 9×19 “parabellum” recapitati alle redazioni di due quotidiani locali.

Censure del Ricorso

Il ricorrente ha contestato il provvedimento del trasferimento per manifesta irragionevolezza e illogicità, sostenendo che l’Amministrazione ha attribuito la paternità degli scritti anonimi sulla base di una perizia grafica senza acquisire un saggio comparativo, e che le conclusioni di questa perizia sono state smentite da una perizia prodotta in sede procedimentale.

Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento sarebbe ingiusto, poiché la vicenda degli esposti anonimi non aveva avuto alcuna diffusione e che presso la nuova Questura era stato destinato a mansioni prive di professionalità e carattere demansionatorio. Inoltre, ha contestato l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui la magistratura subirebbe un nocumento a causa delle sue condotte, sostenendo che ciò implicherebbe un pregiudizio nei suoi confronti prima di una conferma di colpevolezza da parte della magistratura.

Il ricorrente aveva anche chiesto come alternativa all’archiviazione del procedimento di essere trasferito presso un comune più vicino alla sua residenza per poter assistere la madre gravemente malata, ma l’Amministrazione aveva rifiutato senza ponderare gli interessi in concorso, “stante la breve distanza dal luogo ove si sono svolti i fatti”.

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La decisione del TAR

Nella sentenza, il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso del Sovrintendente capo della Polizia di Stato, ritenendo che la motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di essere trasferito fosse errata.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale deve preservare il buon andamento dell’apparato burocratico, ma nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento ad altra Questura  non fosse giustificato, poiché non vi era motivo di ritenere che la presenza del ricorrente in quella sede potesse arrecare alcun nocumento.

Inoltre, il TAR ha sottolineato il profilo di illogicità della decisione del trasferimento basato su una perizia grafica controversa, che attribuiva gli scritti anonimi al ricorrente, ma al tempo stesso riconosceva la facile mistificabilità della scrittura in stampatello degli stessi scritti oggetto di comparazione con i verbali redatti in stampatello dal ricorrente.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, accogliendo il ricorso del Sovrintendente capo della Polizia di Stato. Inoltre, l’Amministrazione resistente è stata condannata a pagare le spese processuali a favore del ricorrente quantificate in due mila euro.

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