Brigadiere rappresenta, tramite avvocato, l’esistenza di presunte discriminazioni nei suoi confronti. Punito con 7 giorni di consegna di rigore
Il ricorrente brigadiere della Guardia di Finanza, ha inviato, a mezzo del suo legale agli indirizzi di posta elettronica istituzionali del Gruppo e della Compagnia una lettera avente per oggetto “trattamento discriminatorio in violazione dell’art. 2087 c.c.”.
Con tale missiva sono stati denunciati alcuni comportamenti discriminatori, comportanti nei suoi confronti un pesante demansionamento, consistiti, tra l’altro, nella mancata concessione di turni di servizio serali o festivi, nell’impiego esclusivo in qualità di “capoposto” presso il magazzino merci dello scalo aeroportuale, nel mancato affidamento dell’incarico di Comandante Interinale di Squadra.
Con la predetta missiva è stato anche chiesto al Comandante titolare della Compagnia di conoscere elementi in merito ai profili di impiego e ad altre circostanze attinenti al servizio svolto dall’interessato.
L’Amministrazione, ritenendo rilevante ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal Sovrintendente, ha avviato un procedimento disciplinare di corpo, concluso con la sanzione disciplinare della consegna di rigore nella misura di 7 (sette) giorni, così motivata:
“…Sovrintendente in forza ad una Compagnia aeroportuale, assumendo un comportamento palesemente contrario ai propri doveri, perlopiù, manifestamente non consono allo status di militare, inopportunamente si adoperava, presso uno studio legale patavino, rimettendo il mandato ad un avvocato, per indirizzare alla sua diretta linea gerarchica uno scritto avente per oggetto “….
– trattamento discriminatorio in violazione dell’art. 2087 c.c.”.
Nello specifico: la lettera in questione, illustra doglianze già ampiamente conosciute e trattate per via gerarchica, nonché, oggetto di due successivi ricorsi al Presidente della Repubblica per i quali si è in attesa degli esiti, riguardanti presunte discriminazioni ed atti persecutori volutamente adottati, a suo dire, dai diretti Superiori; l’atteggiamento perseguito, ingenera dannose tensioni aggiuntive all’interno del Reparto arrecando turbamento al regolare svolgimento del servizio d’istituto; il comportamento tenuto provoca un artificioso condizionamento dell’azione di comando che risulta, comunque, in parte inibita nel pieno ed armonico sviluppo che le sono proprie.
L’iniziativa di cui si tratta ha comportato, altresì, la produzione di ulteriore copioso carteggio amministrativo, con sostanziale, superfluo, aggravio burocratico per le articolazioni deputate all’espletamento di questa tipologia di trattazioni e, conseguentemente, considerevole pregiudizio in danno dell’Amministrazione.
Avverso tale sanzione l’interessato ha proposto ricorso gerarchico, respinto dal Comandante Regionale Guardia di Finanza.
L’interessato ha impugnato sia quest’ultimo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, sia il provvedimento disciplinare; l’adito T.A.R dopo aver accolto l’istanza cautelare ha accolto anche il ricorso, annullando gli atti impugnati.
La sentenza del Consiglio di Stato
Secondo il Collegio l’appello è infondato. L’iniziativa dell’appellato, che ha inviato tramite il suo legale, una la lettera di segnalazione di presunti comportamenti discriminatori subiti, costituisce esercizio di una facoltà legittima diretta espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione e non può considerarsi tale da integrare alcuna violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del militare.
Il diritto di difesa deve poter essere esercitabile anche al di fuori e in via preventiva rispetto al momento dell’azione in sede di giudizio, e quindi anche mediante l’interlocuzione con l’amministrazione, ed essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari.
Né le modalità con le quali la facoltà di difesa è stata esercitata esorbitano dai limiti consentiti dall’ordinamento per il suo esercizio, per assumere caratteri offensivi o disfunzionali.
La facoltà di difesa è stata, infatti, esercitata in via formale, mediante il conferimento di apposito mandato a un difensore, ovverosia con una iniziativa seria e ponderata volta a tutelare la posizione lavorativa, per il tramite di un professionista, che ha potuto quindi valutare l’iniziativa anche da un punto di vista tecnico-giuridico e scrivere la nota in questione dopo l’esame della vicenda.
La lettera inviata è pertanto volta a tutelare i diritti dell’interessato e non emergono elementi, anche solo indiziari, tali da far ritenere che la stessa sia stata inviata per perseguire scopi emulativi o per portare discredito alle istituzioni militari o condizionare l’azione di comando.
L’esercizio del diritto di difesa non può inoltre risultare recessivo di fronte alle generiche argomentazioni difensive dell’amministrazione che si richiamano alla necessità che lo stesso non costituisca causa di intralcio e appesantimento dell’attività amministrativa e finanche a ragioni di riservatezza, in relazione alla divulgazione di dati inerenti al servizio al legale e ai suoi collaboratori; ciò anche perché altrimenti tali esigenze sarebbero deducibili di fronte a ogni iniziativa volta a tutelare un diritto, in quanto ogni pretesa o rivendicazione del cittadino può comportare un’attività istruttoria e difensiva dell’Amministrazione e l’assistenza di un legale comporta la necessità di renderlo partecipe dei fatti.
Né d’altra parte, a fronte della situazione evidenziata dall’appellato, può imputarsi a quest’ultimo come comportamento violativo dei doveri del militare il fatto di non aver adito direttamente le vie legali avverso i comportamenti ritenuti “mobbizzanti”, piuttosto che prima interloquire, tramite un legale, con l’amministrazione militare, consentendo peraltro in tal modo a quest’ultima di poter verificare l’effettiva situazione di fatto e di adottare, se necessario o opportuno, gli adeguati eventuali correttivi.
Non si può limitare l’esercizio del diritto di difesa in via preventiva rispetto all’adire le vie giudiziarie, e anzi il dialogo preventivo con l’Amministrazione su eventuali possibili controversie, risulta conforme ai principi di comportamento in buona fede e leale collaborazione che devono sempre improntare il rapporto tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, anche nel caso in cui si tratti di un militare.
In verità, l’aggravio dell’attività amministrativa è stato generato, nel caso di specie, più dal procedimento disciplinare che dalla lettera dell’interessato che non avrebbe richiesto un particolare seguito procedimentale.
Proprio perché la missiva ha rappresentato la forma adeguata e non abnorme dell’esercizio del diritto di difesa e tenuto conto del suo contenuto, che non è neppure risultato a giudizio dell’amministrazione connotato da elementi integranti la violazione dei doveri del militare, ben avrebbe potuto l’amministrazione limitarsi a prendere atto della stessa (qualora la vicenda fosse stata effettivamente nota, come sostenuto, e le pretese fossero state infondate), senza dar luogo a un procedimento disciplinare fondato sul solo fatto dell’invio di una missiva.
Né, ai fini della astratta legittimità anche solo dell’avvio del procedimento disciplinare, può assumere rilievo la ritenuta manifesta infondatezza o la ripetitività delle rimostranze del militare, essendo questi elementi irrilevanti ai fini della garanzia del diritto di difesa, che deve essere comunque riconosciuto.
Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese quantificate in euro 3.000,00.