Appuntato dell’Arma si appropria di due schede carburanti durante una scorta. Condannato e congedato
Con sentenza in data 18/10/2018 il Tribunale Militare di Roma condannava un Appuntato Scelto dei Carabinieri, alla pena di mesi due di reclusione militare e della rimozione dal grado per appropriazione indebita aggravata. Si legge in sentenza che l’imputato, in servizio presso il Nucleo Scorte di Roma, in data 10/07/2014, durante l’effettuazione di un servizio di trasporto di un collaboratore di giustizia dalla Toscana a Napoli, in occasione di un rifornimento di carburante, si era appropriato del controvalore di due cedole di carburante da € 50,00 l’una.
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Per l’esattezza, in una stazione di servizio in provincia dell’Aquila aveva effettuato un rifornimento per € 20,00 ma si era fatto cambiare dal gestore le due schede ulteriori, appropriandosi della somma di € 100,00 che ne rappresentava il controvalore; a dimostrazione dell’accusa vi erano sia la documentazione relativa al cambio delle cedole sia la testimonianza degli altri militari incaricati del servizio medesimo, i quali rammentavano che il rifornimento era stato di quella entità, inferiore al cambio delle cedole, e che non vi erano stati i tre rifornimenti corrispondenti al numero delle cedole cambiate, per come sostenuto dall’imputato (anche perché una delle pompe indicate dall’imputato era abilitata ad erogare soltanto GPL e quindi non era utilizzabile per la vettura blindata usata per il servizio); del resto, quel rifornimento era avvenuto in un percorso autostradale che rappresentava una deviazione lunga ed inutile rispetto al percorso da effettuare e l’imputato ammetteva di avere effettuato un rifornimento di soli € 20,00 e di avere chiesto al gestore il cambio delle due cedole, sostenendo di averlo fatto per disporre di € 100,00 in contanti al fine di fare successivi rifornimenti in caso di erogatori nei quali non era funzionante il pagamento elettronico: tuttavia non era stato in grado di indicare dove avrebbe compiuto i successivi rifornimenti così asseritamente pagati né di produrre o esibire le ricevute dei pagamenti.
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Così, ritenuto che la condotta fosse stata posta in essere non per indurre in errore l’Amministrazione bensì dopo il perfezionamento del reato, si ravvisava il reato di appropriazione indebita.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Secondo il ricorrente la Corte di Appello aveva considerato la conversione della cedola carburante in danaro come consumazione del reato, ma non aveva voluto considerare che il ricorrente aveva spiegato di voler utilizzare il danaro per successivi rifornimenti di carburante e non per svolgere un ruolo uti dominus: in realtà, il danaro era stato usato per il rifornimento di carburante, per come poteva evincersi dalle tabelle sul consumo dell’autovettura che escludeva quindi che il ricorrente avesse trattenuto il danaro per sé. Si tratta di argomentazioni di connotazione congetturale, ai limiti della inammissibilità: infatti –precisa la Corte di Cassazione – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale aveva considerato ogni deduzione difensiva, ma aveva sottolineato che la ricostruzione della vicenda si era basata su di un dato oggettivo e cioè l’avvenuto cambio delle due cedole per un controvalore di C 100,00 in contanti (fatto storico non negato nemmeno dal ricorrente); a questo dato aveva aggiunto l’inconsapevolezza dell’azione da parte degli altri militari addetti al medesimo servizio nonché la mancanza di ogni indicazione in ordine alle stazioni di servizio in cui sarebbero avvenuti i successivi rifornimenti di carburante: e questo ultimo elemento – affermato dal ricorrente senza alcuna precisazione – non trovava un qualche riscontro né cartaceo (poiché non vi erano le ricevute dei pagamenti) né mnemonico (poiché gli altri militari in servizio non ricordavano che fossero avvenuti quei successivi rifornimenti). Di conseguenza, il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte territoriale si connota per la logica stringente, giungendo ad escludere che vi fossero stati altri rifornimenti di carburante: quale ulteriore conseguenza era quella di ritenere necessariamente che il controvalore della due cedole (cambiate peraltro in un tragitto autostradale eccentrico rispetto alla destinazione) era stato trattenuto dal ricorrente e non utilizzato per gli scopi del servizio. In questa volontà è stata correttamente ravvisata l’appropriazione indebita, che è un reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.
Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all’imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità, sottolineando la delicatezza del servizio nell’ambito del quale era stato commesso il reato, la condotta di sotterfugio tenuta e il rischio di compromettere anche i colleghi.
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Del resto, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che si sia limitata ad operare una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi: la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicchè non può essere confusa con le ipotesi di “speciale” o “particolare” o “lieve” entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l’offensività.