Alloggi comandanti di stazione. È un diritto, non un obbligo. L’intervento di NSC
L’emanazione di una circolare datata 26 maggio 2022 del Comando Generale Arma dei carabinieri, sta creando preoccupazione tra molti Comandanti di Stazione, già bersaglio di una controversa disposizione che ne delimitava il limite di permanenza con effetti addirittura retroattivi. Questa volta, visto che le precedenti disposizioni interne non parlano di obbligo ad occupare l’alloggio di servizio, e perfino il Ministro della Difesa, in risposta ad una interrogazione parlamentare dell’On. Salvatore Deidda, ha sottolineato che la normativa vigente non contempla alcun obbligo per il Comandante di risiedere nell’immobile assegnato, si è arrivati a mettere nero su bianco che, chi si dichiari indisponibile a fruire il “diritto” ad occupare l’alloggio, sarà oggetto di esame della “posizione di impiego” e quindi ad un trasferimento ad altra sede. Oltretutto, proprio l’art. 363 del d.p.r. 15 marzo 2010, n.66, invece stabilirebbe, proprio per l’Arma dei Carabinieri, la possibilità di devolvere l’alloggio di servizio a militare del medesimo reparto qualora il titolare della carica, non intenda occuparlo. In tempi in cui è difficoltoso trovare appartamenti in locazione a prezzi ragionevoli, questa norma era molto gradita al personale, ma che purtroppo, a causa di questa circolare non sarà più possibile applicare. Essendo evidente la contraddizione di termini tra il diritto ad occupare l’alloggio e l’obbligo ad occuparlo, pena una rivalutazione della posizione di impiego, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha scritto al Comandante Generale dell’Arma, chiedendo una rivisitazione di tale circolare regressiva, proponendo al fine di contemperare l’esigenza dell’Amministrazione e cioè quella di aver prontamente reperibile il Comandante di Stazione, e il diritto per ogni libero cittadino, anche militare, di vivere in una abitazione di gradimento, il diritto della libera scelta sull’occupazione dell’alloggio di servizio, ritenendo che chi non desidera fruire del diritto di occupare l’alloggio di servizio, debba comunque abitare in una zona non eccessivamente lontana dalla sede di servizio, prendendo come riferimento per la distanza in ordine di tempo, quello che è stabilito in tema di attivazione della reperibilità. La circolare inoltre contiene profili di dubbia legittimità, nella parte in cui prevede controlli e verifiche da parte dei Comandanti di Reparto nei confronti dei Comandanti di Stazione, circa la reale e stabile occupazione degli alloggi attribuiti, ispezioni che riteniamo invasive in quanto trattasi del domicilio che quindi perderà la caratteristica della sacralità ed inviolabilità.